Art. 5 Procedimento per l'iscrizione 1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 e' di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Note all'art. 5: - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.