Art. 5 
 
                    Procedimento per l'iscrizione 
 
  1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 
  2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta
giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per  una
sola volta, l'integrazione della domanda o dei  suoi  allegati  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa.  La   richiesta   di
integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente
a decorrere dalla data in cui  risulta  pervenuta  la  documentazione
integrativa richiesta. 
  3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 
    a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e
3, del Codice; 
    b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei  reati  indicati
all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 
    c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che  possono
comportare una sanzione disciplinare  piu'  grave  di  quella  minima
prevista dai singoli ordinamenti professionali. 
  4. Le richieste e le  comunicazioni  di  cui,  rispettivamente,  ai
commi 2 e 3 sono effettuate  con  modalita'  telematiche  secondo  le
specifiche tecniche stabilite con  il  decreto  dirigenziale  di  cui
all'articolo 3, comma 5. 
  5. Per la fase di prima formazione  dell'albo  e  comunque  per  le
domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine  di  conclusione
del procedimento previsto dal  comma  2  e'  di  novanta  giorni.  La
richiesta di integrazione interrompe  il  decorso  del  termine,  che
inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta  la
documentazione integrativa richiesta. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.