Art. 6 
 
                Sospensione e cancellazione d'ufficio 
 
  1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno  dei
requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2,  del  Codice,  ne  da'
comunicazione  all'iscritto,   assegnandogli,   ove   sia   possibile
regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei  mesi  per
provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non  abbia
provveduto, il responsabile dispone la  cancellazione  dall'albo.  Il
responsabile  procede  immediatamente  alla   cancellazione   qualora
vengano meno i requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  356,
comma 3, del Codice. 
  2.  Il  responsabile,  quando  sono  stati  segnalati   fatti   che
compromettono gravemente l'idoneita' al  corretto  svolgimento  delle
funzioni  di  gestione  e  di  controllo  delle  procedure   di   cui
all'articolo 356, comma 1, del Codice, puo' disporre  la  sospensione
dall'esercizio dell'attivita' per un  periodo  non  superiore  ad  un
anno.  In  particolare,  compromettono  gravemente   l'idoneita'   al
corretto svolgimento delle funzioni di gestione e  di  controllo,  il
fatto che siano state disposte  dall'organo  competente  tre  revoche
degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare  per
illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu'  grave
di quella minima prevista dai singoli ordinamenti  professionali.  In
caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo
della sospensione disposta a seguito delle tre revoche  di  incarichi
ai sensi del  secondo  periodo,  il  responsabile  puo'  disporre  la
cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile puo'  altresi'
procedere alla sospensione in caso di procedimento  penale  a  carico
dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo  356,  comma
3, lettera c), del Codice, fino all'esito  del  procedimento  o  fino
alla pronuncia di  sentenza  di  primo  grado  di  proscioglimento  o
assoluzione, anche se soggetta a impugnazione. 
  3. Il responsabile adotta  i  provvedimenti  di  sospensione  o  di
cancellazione  con  decreto  succintamente  motivato   che   comunica
all'interessato  a  mezzo  di  comunicazione  di  posta   elettronica
certificata (PEC)  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
indicato nella domanda di cui all'articolo 4. 
  4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di  cui  al  comma  3,  il
responsabile  comunica,  a  mezzo  PEC,  i  motivi   che   comportano
l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di
trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  per  eventuali
osservazioni scritte. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.