Art. 6 Sospensione e cancellazione d'ufficio 1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice. 2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, puo' disporre la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile puo' disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione. 3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4. 4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.
Note all'art. 6: - Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.