Art. 7 Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto 1. L'iscritto all'albo puo' chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. 2. L'iscritto puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.