Art. 8 
 
                     Contributo per l'iscrizione 
                   e per il mantenimento dell'albo 
 
  1. Per l'iscrizione  all'albo  e'  dovuto  un  contributo  di  euro
centocinquanta. 
  2. Per il mantenimento dell'albo e' posto a carico dell'iscritto un
contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo e' dovuto dall'anno
successivo a quello dell'iscrizione. 
  3. Per gli iscritti o per i soggetti  che  formulano  richiesta  di
iscrizione  in  entrambe  le  sezioni  dell'albo,  il  pagamento  del
contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e  del  contributo
di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi  dovuti
per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
b), e per il suo mantenimento. 
  4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio
di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere  inviata  al
Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC. 
  5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al  comma  2,
il responsabile, decorsi tre mesi  dalla  scadenza  prevista  per  il
pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente
motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 3. 
  6. In caso di perdurante omesso pagamento del  contributo,  decorsi
sei mesi dall'adozione del provvedimento di  sospensione  di  cui  al
comma  5,  e'  disposta  la  cancellazione  dall'albo   con   decreto
succintamente motivato comunicato senza ritardo  all'interessato  con
le modalita' di cui all'articolo 6, comma  3.  In  tal  caso  non  e'
consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno
un anno dalla comunicazione della cancellazione. 
  7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli
interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di
scadenza  del  termine  per   il   pagamento,   al   tasso   previsto
dall'articolo 1284 del codice civile. 
  8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2  e'  aggiornato
ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1284  del  codice
          civile: 
              «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli
          interessi legali e' determinato in misura  pari  allo  1,25
          per cento in ragione d'anno. Il Ministro  del  tesoro,  con
          proprio decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce,  puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di  durata
          non superiore a  12  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione  registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il   15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale. 
              Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  dal
          momento in cui e' proposta  domanda  giudiziale  il  saggio
          degli interessi legali e'  pari  a  quello  previsto  dalla
          legislazione speciale  relativa  ai  ritardi  di  pagamento
          nelle transazioni commerciali. 
              La disposizione  del  quarto  comma  si  applica  anche
          all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».