Art. 8 Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo 1. Per l'iscrizione all'albo e' dovuto un contributo di euro centocinquanta. 2. Per il mantenimento dell'albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo e' dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione. 3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento. 4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC. 5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3. 6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, e' disposta la cancellazione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3. In tal caso non e' consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione. 7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile. 8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 1284 del codice civile: «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari allo 1,25 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».