Art. 9 
 
               Modalita' di versamento del contributo 
 
  1.  Il  pagamento  del  contributo  previsto  dall'articolo  8   e'
effettuato mediante: 
    a) versamento con modalita' informatiche tramite  la  piattaforma
tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.
293; 
    c) versamento con altri sistemi telematici  di  pagamento  ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate  o  con  altri  mezzi  di
pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario  o
postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010, n. 24. 
    d) versamento mediante  conto  corrente  postale  intestato  alla
Tesoreria dello Stato. 
  2.  Le  regole  tecniche   per   l'applicazione   delle   modalita'
telematiche di pagamento di cui al comma 1,  lettera  a),  e  per  il
rilascio della relativa ricevuta  di  versamento,  sono  fissate  con
apposito decreto  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3.  I  contributi  sono  versati  sull'apposito  capitolo   2413/24
dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la   successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  5  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. (Omissis). 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione  dei
          soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
          del processo di pagamento. 
              2-bis. 
              5. (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          9 ottobre 2006, n. 293,  concernente  «Regolamento  recante
          norme per l'introduzione di nuove modalita'  di  versamento
          presso le tesorerie statali», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  9,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2010, n. 24: 
              «Art. 4 (Misure urgenti per la  digitalizzazione  della
          giustizia). - 1. - 8-ter. (Omissis). 
              9. Per consentire il pagamento, da parte  dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
              10. e 11. (Omissis).».