Art. 9 Modalita' di versamento del contributo 1. Il pagamento del contributo previsto dall'articolo 8 e' effettuato mediante: a) versamento con modalita' informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato. 2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale. 3. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. (Omissis). 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 2-bis. 5. (Omissis).». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, concernente «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24: «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). - 1. - 8-ter. (Omissis). 9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 10. e 11. (Omissis).».