Art. 10 
 
Disposizioni urgenti in materia di  opere  pubbliche  di  particolare
  complessita' o di rilevante impatto, nonche' per  la  funzionalita'
  del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, comma 3, quarto  periodo,  le  parole  «degli
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi»
ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  relazione  agli
interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto,  per  la  cui
realizzazione e'  nominato  un  commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto
previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi',
la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4,  comma  2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32  del  2019,  compatibilmente
con i vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva  2011/92/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.»; 
    b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo,  sono  aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  «,  tenuto  conto  delle  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»; 
    c) all'articolo 46, comma  1,  quinto  periodo,  dopo  le  parole
«all'articolo 44, comma 4» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di  cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.». 
  2. In considerazione  degli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, in relazione  ai  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di  lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o  comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o
superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente,  in
base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, non si applica, per gli anni  2022  e  2023,  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalita' del
medesimo Consiglio e' autorizzata la  spesa  di  euro  1.600.000  per
l'anno 2022 e di euro 3.200.000  per  l'anno  2023,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 5. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica  esclusivamente  ai
progetti sottoposti al parere obbligatorio  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente  decreto.  E'  escluso  il  rimborso  delle  somme  gia'
versate, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2. 
  4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo  svolgimento
delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con  i  tempi  di
realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e'  autorizzata,  per   il
finanziamento delle attivita'  della  Commissione  nazionale  per  il
dibattito pubblico di cui al comma 2  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno  2022
e di euro 300.000 per l'anno 2023. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2  e  4,  quantificati   in
complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e di  euro  3.500.000  per
l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  al
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.