Art. 11 
 
        Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di 
                  protezione delle vie respiratorie 
 
  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2022»; 
      2) il numero 1 e' abrogato; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022». 
  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami  conclusivi  dei
percorsi degli istituti  tecnici  superiori,  per  l'anno  scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui  all'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.