Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di costruzione,  manutenzione  e  messa  in
sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio 
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi
agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e  alla
messa in sicurezza delle dighe, in coerenza  con  le  previsioni  del
Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  di  rafforzare
l'attivita' di vigilanza  sul  loro  esercizio,  all'articolo  2  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  e'  adottato,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la  disciplina  del
procedimento di approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla
costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in
particolare, disposizioni relative ai seguenti punti: 
      a) modalita' e termini per  la  presentazione  dei  progetti  e
della relativa documentazione,  per  l'istruttoria  e  l'approvazione
tecnica,  nonche'  per  l'acquisizione  del  parere   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
      b)   modalita',   termini   e   contenuti   dei   provvedimenti
dell'amministrazione   relativamente   a    costruzione,    esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione; 
      c) potere di emanare atti generali contenenti  norme  tecniche,
anche con riferimento alle modalita' di esercizio  degli  invasi,  di
riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere; 
      d)  potere   di   prescrivere   interventi   di   manutenzione,
miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza delle opere; 
      e)  potere  di  limitazione  dell'esercizio   per   motivi   di
sicurezza; 
      f)  poteri  ispettivi  relativamente  alla   esecuzione,   alla
costruzione, all'esercizio  e  alla  dismissione  delle  opere,  alla
conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta; 
      g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere  di
derivazione  funzionalmente  connesse   all'invaso   in   classi   di
attenzione ai fini della vigilanza e del controllo; 
      h) modalita' e termini per la presentazione  di  una  periodica
perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione  delle
opere; 
      i) termini e modalita' di  coordinamento  tra  procedimenti  di
approvazione tecnica di cui alla lettera a) e  procedimenti  relativi
al rilascio delle concessioni di derivazione  di  acqua  pubblica  da
parte delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.». 
  2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15  per  cento,  e
comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate  al
riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata  integrativa  e  nei  limiti  delle
risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo,  in  favore  dei
dipendenti  di   livello   non   dirigenziale   in   servizio   nelle
articolazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   171,   del   citato
decreto-legge n. 262 del  2006,  per  lo  svolgimento  di  specifiche
funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe
e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di
valutazione della sicurezza.  Gli  incentivi  corrisposti  nel  corso
dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche
degli    oneri    previdenziali    e    assistenziali    a     carico
dell'amministrazione e non possono  superare  l'importo  del  15  per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 
  3. Una quota fino al 4 per  cento  e,  comunque,  entro  il  limite
massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui  all'articolo  2,
comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  sono  destinate
alle spese di missione del personale di  cui  al  comma  2  impegnato
nello svolgimento delle relative funzioni.