Art. 3 
 
Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie  di  Porto  -  Guardia
   Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza 
 
  1. Per assicurare la funzionalita' delle  Capitanerie  di  Porto  -
Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di  interventi  da
eseguire in un arco temporale ultradecennale per  la  costruzione  di
nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione,  l'ampliamento,  il
completamento,    l'esecuzione    di     interventi     straordinari,
l'efficientamento energetico, l'acquisto dei  relativi  arredi  e  il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre  che  delle
annesse pertinenze,  comprese  quelle  confiscate  alla  criminalita'
organizzata,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'  istituito  un  fondo
con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 mila
euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente  comma
gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia
costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano: 
    a) per le opere di edilizia previste dall'elenco  di  interventi,
considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni  di
cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; 
    b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di  cui  alla
parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in relazione  alla  funzione  di  stazione  appaltante,
svolta  dai  competenti  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali,  sulla  base
di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate. 
  2. L'approvazione dei progetti delle opere  previste  dal  comma  1
equivale a tutti gli effetti a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
nonche' di urgenza e indifferibilita' delle  opere  stesse.  L'elenco
degli interventi, predisposto dal Comando generale delle  Capitanerie
di   porto   -   Guardia   Costiera   e   relativo,   tra    l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  ed  e'
comunicato alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro  trenta
giorni dalla sua approvazione. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli  interventi.
Gli  interventi  sono   realizzati   ricorrendo   preferibilmente   a
infrastrutture demaniali che possono essere abbattute  e  ricostruite
sullo  stesso  sedime;  alla  rifunzionalizzazione   degli   immobili
confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso  il  loro
abbattimento e la successiva  ricostruzione,  laddove  economicamente
piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di  comandi
o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto,  tramite
l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a
comandi o reparti delle Capitanerie di porto -  Guardia  costiera  in
regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree  o  immobili
di  proprieta'  dei  comuni  interessati,  acquisiti  anche  mediante
permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 
  3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico  di  progetto
(CUP) per ogni intervento.  Il  monitoraggio  avviene  attraverso  il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede: 
    a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024  al  2036,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili; 
    b) quanto a 800.000 euro per l'anno  2022,  a  500.000  euro  per
l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al  Fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475: 
      1) all'alinea, primo periodo: 
        1.1) le parole «dei servizi di  istituto  dell'organizzazione
territoriale  e  del   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»; 
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»; 
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»; 
      3) alla lettera e): 
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»; 
        3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta» sono soppresse; 
        3.3)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»; 
      4) alla lettera f): 
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»; 
    b) al comma 476: 
      1) all'alinea, primo periodo: 
        1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «di  un  programma   ultradecennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»; 
        1.3)  le  parole  «l'adeguamento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «il miglioramento»; 
      2) alla lettera a), le parole «dal programma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»; 
      3) alla lettera e): 
        3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»; 
        3.2)  le  parole  «del  programma»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «degli interventi»; 
      4) alla lettera f): 
        4.1) le parole «del programma» sono soppresse; 
        4.2) dopo  le  parole  «tramite  l'Agenzia  del  demanio,  di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».