Art. 4 
 
Misure urgenti in materia di trasporto marittimo  di  passeggeri,  di
  adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia 
 
  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attivita' crocieristica
2022 nella laguna di Venezia, il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  125,  e'
autorizzato a realizzare, secondo le modalita' previste dai commi 1 e
3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco  temporaneo
nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto
passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT,  nel  limite
di spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Il  Commissario
straordinario indica, nella relazione periodica  prevista  dal  comma
2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n.  103  del  2021,  lo
stato di realizzazione dell'intervento di cui al  primo  periodo  del
presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche  in
funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso  del  processo
di realizzazione. 
  2. Al fine di garantire  un'organizzazione  efficace  del  traffico
delle navi  da  crociera  e  migliorare  i  livelli  di  servizio  ai
passeggeri, e' autorizzata la spesa, nel limite complessivo  di  euro
675  mila  per  ciascuno  degli  anni  2022   e   2023,   in   favore
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico  orientale  per
l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine  dei  porti  di
Monfalcone  e  di  Trieste.  Il  trasferimento   delle   risorse   e'
subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato e  alla  comunicazione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto  (CUP)  di
ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
1.675.000 per l'anno 2022 e in  euro  675.000  per  l'anno  2023,  si
provvede: 
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    b) quanto a 675.000 euro per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al  fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  4. All'articolo 95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole  «l'Autorita'  per  la  laguna  di
Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita'
puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
      2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»; 
      3) alla lettera e), la  parola  «svolge»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' svolgere»; 
      4) alla lettera i), dopo le parole «provvede» sono inserite  le
seguenti: «, in relazione alle attivita' di propria competenza,»; 
      5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) provvede  al
rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle  acque
reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione  ai
limiti legali, nonche' alla gestione  dell'attivita'  amministrativa,
contabile  e  di  riscossione  dei  canoni  relativi  agli   scarichi
industriali. Le autorizzazioni degli  scarichi  civili  e  di  quelli
relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e
alle  aziende  turistiche  ricettive  e  della   ristorazione,   sono
rilasciate previa approvazione dei progetti da parte  del  comune  di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al  consumo  idrico,
sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»; 
      6)  alla  lettera  q),  le  parole  «ed  altre  materie»   sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»; 
      7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono
sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti  la  Regione
Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,»; 
    d) al comma 6, quinto periodo,  dopo  le  parole  «Il  Presidente
sottopone alla» e' inserita la seguente: «preventiva»; 
    e)  al  comma  7,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dotati  di
specifiche e comprovate competenze  ed  esperienza»  e'  inserita  la
seguente: «anche»; 
    f) al comma 9: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole   «dal   Presidente
dell'Autorita',» sono inserite le seguenti:  «sentiti  il  Presidente
della regione Veneto e  il  Sindaco  della  citta'  metropolitana  di
Venezia,»; 
      2)  al  quinto  periodo,  le  parole  «puo'   avvalersi»   sono
sostituite dalle seguenti: «si avvale»; 
    g) al comma 27-bis¸ le parole «di mare» sono soppresse; 
    h) al comma 27-quinquies, secondo periodo,  le  parole  «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso approva il piano
degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e  decide  sulla
ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione,  nonche'
l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».