Art. 5 
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'impianto funiviario di
                               Savona 
 
  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. In caso di cessazione entro il  31  dicembre  2022  della
concessione Funivia Savona - San  Giuseppe  di  Cairo  e  nelle  more
dell'individuazione  di  un  nuovo  concessionario,   il   Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare  Ligure  occidentale,  in
deroga  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo  massimo
di ventiquattro mesi ad eseguire  gli  interventi  necessari  per  il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia,  nonche'
all'individuazione di un nuovo concessionario  secondo  le  modalita'
previste  dal  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo
e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente
necessario al completamento delle  procedure  di  individuazione  del
nuovo concessionario. Nelle  more  dell'individuazione  di  un  nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale  del
Mar Ligure occidentale  provvede,  altresi',  alla  gestione  diretta
dell'impianto funiviario. 
    7-ter. Qualora non  sia  stato  possibile  individuare  un  nuovo
concessionario all'esito della procedura di cui al  comma  7-bis,  la
regione Liguria subentra allo  Stato,  quale  titolare  e  concedente
dell'impianto funiviario. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, previo accordo di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera  a),  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59,  si  provvede  all'attuazione   del   conferimento   e
all'attribuzione alla regione Liguria,  a  decorrere  dalla  data  di
effettivo trasferimento dell'impianto funiviario,  delle  risorse  di
cui al comma 7-quater. 
    7-quater. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter e  per  l'eventuale  supporto  tecnico,  il  presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar  Ligure  occidentale  puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o  indirettamente  dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui  oneri  sono  posti  a
carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel  limite  massimo
di spesa di 70 mila euro per l'anno 2022  e  di  200  mila  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
    7-quinquies. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7-bis  e  7-ter,
quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e  di
euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
      a)  quanto  ad  euro   700.000   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente utilizzo delle  risorse  di  cui  al  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
      b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per  l'esercizio  di
ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e  ascensori  in  servizio
pubblico e  autolinee  non  di  competenza  delle  regioni  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.». 
  2.  All'articolo   16,   comma   3-sexies,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  le  parole:  «31
agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».