Art. 6 
 
             Disposizioni in materia di trasporto aereo 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  lo  sviluppo  del  Sistema  nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare  l'accesso  ferroviario
mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonche'  di  incrementare  la
rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti  intercontinentali
italiani: 
    a) le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nonche' quelle relative alle  opere  inserite  nei  piani  di
sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi  di  mitigazione  e
miglioramento ambientale,  sono  svolte  nei  tempi  previsti  per  i
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006; 
    b) il dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  svolge  secondo  i  termini
previsti  dall'articolo   46,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) sono ridotti della  meta'  i  termini  per  l'accertamento  di
conformita' di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo
aeroportuale e alle opere inserite in detti piani. 
  2. Le opere di cui al  comma  1  che  comportano  un  miglioramento
dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in  via
prioritaria   all'interno   degli   strumenti    di    pianificazione
urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti. 
  3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale  degli  aeroporti
di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma  1,  nonche'
alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i  termini  delle
procedure di valutazione ambientale di cui  alla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006  sono  ridotti  della  meta'.  Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 1, lettere b)  e
c).