Art. 7 
 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione  stradale
                  e di infrastrutture autostradali 
 
  1.  Al  fine  di  ridurre  gli  oneri   amministrativi   a   carico
dell'utenza, di favorire lo  sviluppo  della  mobilita'  sostenibile,
nonche' di incrementare la sicurezza della circolazione stradale,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24: 
      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il
rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»; 
      2) al comma 5, dopo le  parole:  «da  aree  di  servizio»  sono
inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»; 
      3)  al  comma  5-bis,  dopo  le   parole:   «dei   servizi   di
distribuzione di carbolubrificanti» sono  inserite  le  seguenti:  «,
delle  norme  che  disciplinano  l'installazione  e  la  gestione  di
stazioni di ricarica elettrica»; 
    b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria
L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai
seguenti: 
      «- categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata  del  cui
motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad
accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non  supera
i 4 kW e la cui velocita' massima di  costruzione  non  supera  i  45
km/h; 
      - categoria L2e: veicoli a tre  ruote  la  cilindrata  del  cui
motore non supera i 50 cc per  i  motori  a  combustione  interna  ad
accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione
interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore  elettrico
non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i  270
kg e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h; 
      - categoria L3e: veicoli a due ruote  che  non  possono  essere
classificati come appartenenti alla categoria; 
      - categoria L4e: veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse longitudinale mediano, costituiti da  veicoli  di  categoria
L3e dotati di sidecar, con un  numero  massimo  di  quattro  posti  a
sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per
passeggeri nel sidecar;»; 
    c) all'articolo 50: 
      1) al comma  1,  dopo  le  parole  «potenza  nominale  continua
massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «,  o  di  0,5  KW  se
adibiti al trasporto di merci,»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
velocipedi adibiti al trasporto di merci devono  avere  un  piano  di
carico approssimativamente piano  e  orizzontale,  aperto  o  chiuso,
corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico  ×
larghezza del piano di  carico  ≥  0,3  ×  lunghezza  del  veicolo  ×
larghezza massima del veicolo.»; 
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti  ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma  1
sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo
97. 
        2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
velocipedi  a  pedalata  assistita  che  sviluppino   una   velocita'
superiore a quella prevista dal comma 1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua  sui
velocipedi a pedalata assistita  modifiche  idonee  ad  aumentare  la
potenza nominale continua massima del motore ausiliario  elettrico  o
la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.». 
    d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. In caso di trasferimento  di  residenza  delle  persone
fisiche  intestatarie  di  certificati  di  circolazione,   l'ufficio
competente del Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV),  di  cui
agli articoli  225  e  226.  A  tal  fine,  i  comuni  danno  notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio
nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena  eseguita  la
registrazione della variazione anagrafica. In caso  di  trasferimento
della sede delle persone giuridiche intestatarie  di  certificati  di
circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli  e'
richiesto dalle medesime persone  giuridiche  all'ufficio  competente
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile o a uno dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto  1991,  n.  264,  abilitati  al  collegamento
telematico con il centro elaborazione dati  del  Dipartimento  stesso
entro trenta giorni dal trasferimento.»; 
    e) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) B: 
        1) autoveicoli la cui massa massima  autorizzata  non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
complessi di veicoli; 
        2) veicoli senza rimorchio adibiti  al  trasporto  di  merci,
alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo  2  della
direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con  una  massa
autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore ai 3500 kg  non  determini  aumento
della capacita' di carico in relazione  allo  stesso  veicolo  e  sia
dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione
in relazione al sistema di propulsione di  un  veicolo  delle  stesse
dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad
accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»; 
    f) all'articolo 117, comma 2-bis,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Per  le  autovetture  elettriche  o  ibride
plug-in, il limite di potenza specifica e' di  65  kW/t  compreso  il
peso della batteria.»; 
    g) all'articolo 120: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Requisiti  morali
per ottenere il  rilascio  della  patente  di  guida  e  disposizioni
sull'interdizione  alla   conduzione   di   velocipedi   a   pedalata
assistita»; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma  1,  il
giudice con la sentenza di  condanna  o  con  l'applicazione  di  una
misura  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ovvero  il  prefetto  con
l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma  1,  lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  309  del  1990,  puo'  disporre
l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a  pedalata  assistita
di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  fatti  salvi  gli  effetti  di
provvedimenti  riabilitativi  e,  per  i  soggetti  destinatari   dei
predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi  di  cui  al
comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente  di
guida   puo'   disporre    l'applicazione    dell'ulteriore    misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti  velocipedi.  Avverso
il provvedimento interdittivo del  prefetto  e'  ammesso  ricorso  ai
sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui  al
presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»; 
    h) all'articolo 126: 
      1) al comma 8, le parole «La validita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'»
e le parole «Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; 
      2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
        «8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da  piu'  di
cinque  anni,  la  conferma  della  validita'  e'  subordinata  anche
all'esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a
comprovare  il  permanere  dell'idoneita'  tecnica  alla  guida   del
titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la
mobilita'   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della
certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del
conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento  di  guida,
valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova.
L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno  una  delle
manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti
per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella
posseduta.  Se,  il  giorno  della  prova,  il  conducente  che  deve
sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso  di  esito
negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.»; 
      3) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si
applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»; 
      4) al comma 10, dopo le  parole:  «Direzione  generale  per  la
motorizzazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  servizi   ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e
le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  sistemi
informativi   e   statistici»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; 
      5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per  i  trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento per  la  mobilita'  sostenibile»  e  le
parole  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili»; 
    i) all'articolo 190, comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Le macchine per uso di  persone  con  disabilita'  possono,
altresi',  circolare  sui  percorsi  ciclabili  e   sugli   itinerari
ciclopedonali,  nonche',  se  asservite  da   motore,   sulle   piste
ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per  doppio
senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.». 
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, sono definite le modalita'  di  annotazione  sul  documento
unico dell'eccesso  di  massa  connesso  al  sistema  di  propulsione
installato,  nonche'  di  aggiornamento  del  documento  unico   gia'
rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera
e), e' subordinata alla definizione della procedura di  consultazione
della Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva  96/53/CE  del
Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima  disposizione  di  cui  al
comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali  il  documento
di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo. 
  3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ventiquattro mesi». 
  4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico  dell'utenza,
dal 1° luglio 2022 al 31  dicembre  2022  e  comunque  non  oltre  la
conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per  la
prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e
A25, ove tale conclusione sia anteriore alla  data  del  31  dicembre
2022,  e'  sospeso  l'incremento  delle  tariffe  di  pedaggio  delle
autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo  di  sospensione,  si
applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data  del  31  dicembre
2017.