Art. 8 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e
                              regionale 
 
  1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, nonche' della mobilita' locale nelle sue
diverse modalita', in coerenza con gli obiettivi del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244,  le  parole  «Osservatorio  nazionale  sulle
politiche  del  trasporto  pubblico  locale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione
e per il monitoraggio della mobilita' pubblica locale sostenibile». 
  2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  n.
244 del 2007, provvede, altresi': 
    a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione  dei
dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei
servizi di trasporto pubblico locale integrata,  ove  possibile,  con
programmi di mobilita' attiva, di soluzioni innovative  di  mobilita'
sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi  i  servizi  di  noleggio
senza conducente  di  cui  all'articolo  84,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare
noleggi anche  per  pochi  minuti  senza  interazione  con  personale
dedicato (sharing mobility); 
    b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione  digitale  utili  ad  assicurare   un'attivita'   minima
uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali
e scolastici; 
    c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione digitale utili a definire gli  elementi  minimi  per  la
predisposizione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS); 
    d)  all'acquisizione  periodica  e  alla  predisposizione,  anche
d'intesa con il Ministero dello sviluppo  economico,  di  modelli  di
elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel
settore della mobilita' locale coordinandole  con  gli  indirizzi  di
politica   industriale   che   riguardano   le   filiere   produttive
interessate; 
    e) all'acquisizione  di  dati  statistici  e  analitici  utili  a
predisporre modelli minimi di integrazione dello  sviluppo  urbano  e
metropolitano con lo sviluppo della  programmazione  della  mobilita'
pubblica. 
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma   2,
l'Osservatorio puo' stipulare apposite convenzioni con  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale,  nonche'  con  i
mobility manager d'area, i mobility manager aziendali  e  i  mobility
manager  scolastici,  finalizzate  a  favorire  l'acquisizione  e  lo
scambio  dei  dati  e  delle  informazioni,   anche   con   modalita'
automatizzate e  mediante  l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati
esistenti secondo le modalita' individuate dall'Agenzia per  l'Italia
digitale (AgID) con le linee guida in materia. 
  4. Per le medesime attivita' di cui al comma 2,  l'Osservatorio  si
puo'  avvalere,  oltreche'  del   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  di  quello  messo  a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di  cui  al
comma 3 mediante le convenzioni ivi previste,  anche  di  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione, nel numero  massimo  di  8
unita', cui il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile e' autorizzato a conferire appositi  incarichi  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  a
valere   sulle   risorse   destinate   all'Osservatorio   ai    sensi
dell'articolo 27, comma  2,  lettera  e-bis),  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017,  n.  96,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo, nel limite massimo di spesa  di  complessivi  euro  200.000
nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  5. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  per
l'implementazione e lo sviluppo della banca  dati  dell'Osservatorio,
nonche' per il conferimento  degli  incarichi  di  cui  al  comma  4,
all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: «dello 0,025  per  cento  dell'ammontare  del
Fondo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  0,105  per  cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro  5,2
milioni annui». 
  6.  Per  promuovere  la  sperimentazione  di  servizi  di   sharing
mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento
della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di  cui  all'articolo
16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e'  destinato  al
finanziamento di  specifici  progetti  individuati  con  uno  o  piu'
decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a  obbligo  di  servizio  pubblico
anche  a  seguito  degli  effetti  negativi  derivanti  dalla   crisi
internazionale in atto in  Ucraina,  la  ripartizione  delle  risorse
stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95  del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'
effettuata: 
    a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 27, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  96  del  2017,  senza
l'applicazione di penalita' e applicando le modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2013; 
    b) quanto a euro 75.350.957,  secondo  modalita'  e  criteri  che
tengono conto dei costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e  dei  livelli  adeguati  dei
servizi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  definiti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
il 31 ottobre 2022; 
    c) quanto a euro 14.923.662 per le finalita' di cui al comma 6; 
    d) quanto a euro 5.200.000 per le finalita' di  cui  all'articolo
27, comma 2, lettera  e-bis),  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7,  l'erogazione  alle
regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo
27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2022, e da calcolarsi sulle  risorse  di  cui  alla  lettera  a)  del
predetto comma 7, e' effettuata in un'unica soluzione entro  la  data
del 31 luglio 2022, per la  parte  relativa  ai  pagamenti  non  gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi
di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende  esercenti
tali servizi e le aziende che gestiscono le  infrastrutture  dedicate
su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022  e,
successivamente, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo  16-bis,
comma  7,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati  delle
manutenzioni programmate dei sottosistemi dei  sistemi  di  trasporto
utilizzati nonche', per ciascun sottosistema,  le  date  di  prevista
effettuazione  dell'attivita'  manutentiva,  secondo   le   modalita'
indicate dal decreto di cui  al  comma  10.  In  caso  di  mancata  o
ritardata effettuazione degli interventi  manutentivi  comunicati  ai
sensi del presente  comma,  l'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli  interventi
manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonche' ad  applicare
nei confronti della stessa una  sanzione  amministrativa  di  importo
complessivo non inferiore a 10.000 euro e  non  superiore  a  500.000
euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto  di
cui al comma 10, nonche' dell'entita'  degli  interventi  manutentivi
non  eseguiti,   delle   conseguenze   che   l'omessa   o   ritardata
effettuazione degli interventi determina sulla  continuita',  nonche'
delle attivita' poste in essere al fine di assicurare  la  tempestiva
realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma  si
applicano in  quanto  compatibili  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, e sono destinate,  nella  misura  del  50  per
cento, all'implementazione e  allo  sviluppo  della  banca  dati  del
predetto  Osservatorio  e,  nella  misura  del  50  per   cento,   al
finanziamento di iniziative  dirette  al  miglioramento  dei  servizi
erogati all'utenza. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili adottato, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro  il  31  luglio  2022,  sono  individuati  e,  successivamente,
aggiornati almeno ogni tre anni: 
    a) i  sottosistemi  e  i  livelli  manutentivi  per  i  quali  e'
obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9; 
    b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la  comunicazione
dei dati; 
    c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le
modalita' di contestazione dell'inadempimento, nonche' i  criteri  di
quantificazione delle sanzioni. 
  11. Nelle  more  dell'effettuazione  degli  interventi  manutentivi
programmati, nonche' durante lo svolgimento degli stessi, al fine  di
evitare interruzioni o limitazioni  nell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente  o  committente,
sulla base delle  indicazioni  fornite  da  una  Commissione  tecnica
indipendente, dallo stesso appositamente  costituita  e  composta  da
soggetti di comprovata  esperienza  in  materia  di  trasporti  e  di
sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della  valutazione
dell'effettivo  stato  di  manutenzione  del  sistema  di   trasporto
interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali e,  ove  necessario,  del  costruttore,  puo'
autorizzare  l'esercizio   del   predetto   sistema   di   trasporto,
prescrivendo  le  necessarie  misure  di  mitigazione,   nonche'   le
modalita' di controllo e delle  periodiche  verifiche  di  sicurezza.
Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto  non  puo'
comunque superare il periodo  di  sei  mesi,  prorogabile,  una  sola
volta, e per non piu' di sei mesi. Al funzionamento della Commissione
tecnica di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  agli  oneri  necessari
all'acquisizione delle valutazioni in  ordine  alla  possibilita'  di
proseguire  l'esercizio  del  sistema  di  trasporto,   si   provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie  dell'ente
concedente o  committente  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non   si   applicano   ai
sottosistemi delle reti ferroviarie, nonche' agli impianti a fune. 
  12.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
immediatamente cantierabili previsti dal programma di  ammodernamento
delle ferrovie regionali, nonche' l'acquisto di  materiale  rotabile,
e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione
dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Gli  interventi  devono  essere  identificati  dal  Codice  unico  di
progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso  il  sistema  di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto  di  cui
al secondo periodo  sono  definiti  altresi'  l'entita'  massima  dei
contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori  fonti
di finanziamento, il  cronoprogramma  degli  interventi,  nonche'  le
ipotesi e le modalita' di revoca dei  contributi  riconosciuti.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2025,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.