Art. 9 
 
Interventi  urgenti  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
            infrastrutture e della mobilita' sostenibili 
 
  1. Al  fine  di  realizzare  gli  investimenti  di  competenza  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 393, primo periodo, le  parole:  «e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250
milioni di euro per l'anno 2026 e 300  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti:
«e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l'anno  2022,  30
milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,
300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro  per  l'anno
2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2036»; 
    b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa  complessiva
di 5.000 milioni di euro, di cui 50  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  200
milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2028 al 2030, 450 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  spesa
complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di  euro
per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni  di
euro per l'anno 2030, 450  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035»; 
    c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300  milioni  di
euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2033
al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno  2023,  di  20
milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di  euro  per  l'anno
2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028,  di  480  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di  500  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036». 
  2. Sono  autorizzate  le  variazioni  delle  dotazioni  finanziarie
relative  alle  autorizzazioni  di  spesa  indicate  nell'allegato  I
annesso al presente decreto. 
  3. All'articolo 5 del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  puo'  essere  riconosciuta  al  coordinatore  del  CISMI
un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa  di
cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e  comunque  non
superiore a 25.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In deroga alle previsioni di  cui  al  comma  1,  terzo
periodo, e fermo restando il limite di  spesa  di  cui  al  comma  3,
l'incarico di  coordinatore  del  CISMI  puo'  essere  conferito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili ad un professore universitario di  I  fascia,  che  viene
collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento  economico  in
godimento, che e' posto integralmente a carico  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili.   L'incarico   di
coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile
una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui  al  comma  3,  per  l'intera  durata  dell'incarico  e'  reso
contestualmente indisponibile all'interno del contingente di  cui  al
comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.». 
  4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo  di  euro  7.309.900
annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «,
all'importo di 7.309.900  euro  per  l'anno  2021  e  all'importo  di
10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022». 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 4. 
  7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Qualora
l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000  euro,  l'esecuzione
degli interventi di manutenzione  ordinaria  ovvero  di  manutenzione
straordinaria, di cui alle lettere a) e b) del comma 2,  puo'  essere
curata  direttamente  dalle   Amministrazioni   utilizzatrici   degli
immobili.». 
  8. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
    b) al comma 5, le parole «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
    c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La Direzione generale  del  personale,  del
bilancio, degli affari generali  e  della  gestione  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede
a un controllo di qualita' sul predetto personale e a una  formazione
periodica dello stesso, secondo modalita' e  programmi  indicati  dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile.». 
  9. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione  e  la
pubblicita' degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto e per l'annotazione sulla licenza di
navigazione, al decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma  2,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti  giorni»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 
    c) all'articolo 58, comma  1,  le  parole:  «venti  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
  10. All'allegato A, punto 10), della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
le parole «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli  e
Termoli».