Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole da «, istituito» sino a «6 aprile 2009» sono soppresse; b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). - 1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009. 2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»; c) all'articolo 2: 1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota.»; d) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.»; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorita' degli altri Stati membri in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale puo', a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato e' cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. 5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.»; f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne). - 1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative: a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale. 2. Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresi' comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorita' richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta e' stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste. 4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. 5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non e' nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri. 6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale. 7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorita' centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. 8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario), come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.» «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "condanna": ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; b) "procedimento penale": procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; c) "casellario giudiziale": registro nazionale in cui sono riportate le condanne; d) "Paese terzo": Paese non membro dell'Unione europea; d-bis) "impronte digitali": le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; d-ter) "immagine del volto": le immagini digitalizzate del volto di una persona. 1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota.» «Art. 4 (Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro). - 1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. 2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. 3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati. 4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.».