Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, le parole da «, istituito» sino  a  «6  aprile
2009» sono soppresse; 
    b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Sistema  europeo  di  informazione  sui  casellari
giudiziali). - 1. E' istituito un sistema informatizzato che  coopera
con il sistema europeo  di  informazione  sui  casellari  giudiziali,
conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI
del 6 aprile 2009. 
      2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1,  lettera
p),  e  19  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313,  cura  la
gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
        «d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e  rollate
delle impronte digitali di ciascun dito; 
        d-ter) «immagine del volto»: le  immagini  digitalizzate  del
volto di una persona;»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini  di
un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la
cui cittadinanza e' ignota.»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'Ufficio
centrale comunica senza indugio  qualsiasi  condanna  pronunciata  in
Italia e iscritta nel casellario  giudiziale  all'autorita'  centrale
dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona
condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana»; 
      2) dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel
trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse  non
possono essere  ritrasmesse  per  fini  diversi  da  un  procedimento
penale.»; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6  (Richiesta  di  informazioni  sulle  condanne).  -  1.
L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni  diretta  alle
autorita' degli altri Stati membri in conformita' al  modulo  di  cui
all'allegato A al presente decreto. 
      2. Quando riceve una richiesta di informazioni  sulle  condanne
dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un  procedimento
penale o a fini  diversi,  l'Ufficio  centrale  puo',  a  sua  volta,
rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni  e  dati  sulle
condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro. 
      3. La disposizione del comma  2  si  applica  anche  quando  la
richiesta di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' sia o
sia  stato  in  possesso  della   cittadinanza   italiana   o   della
cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure  sia  o  sia  stato
residente in Italia o nello Stato membro richiesto. 
      4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio  centrale  rivolge  la
richiesta  di  estrazione  di  informazioni  e  dati  sulle  condanne
all'autorita'  centrale  dello  Stato  membro  di  cittadinanza.   Se
l'interessato e' cittadino di uno  Stato  terzo,  l'Ufficio  centrale
rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati  membri  che
detengono le informazioni. 
      5.  L'Ufficio  centrale  include  le  informazioni  e  i   dati
acquisiti  ai  sensi  del  comma  4  nel   certificato   da   fornire
all'interessato.»; 
    f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  7  (Risposta  a  una  richiesta  di  informazioni  sulle
condanne). - 1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e'  presentata  una
richiesta  di  informazioni  ai  fini  di  un   procedimento   penale
riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio  centrale  trasmette  le
informazioni relative: 
        a)  alle  condanne  pronunciate  in  Italia  e  iscritte  nel
casellario giudiziale; 
        b) alle condanne pronunciate in altri Stati  membri,  di  cui
abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che  abbia
conservato ai sensi dell'articolo 5; 
        c) alle condanne pronunciate in altri Stati  membri,  di  cui
abbia avuto informazione prima dell'entrata in  vigore  del  presente
decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; 
        d) alle condanne pronunciate in Paesi  terzi,  di  cui  abbia
avuto  informazione  e  che  siano  state  iscritte  nel   casellario
giudiziale. 
      2. Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini
diversi da un procedimento penale, l'Ufficio  centrale  trasmette  le
informazioni relative alle condanne ivi  indicate  alla  lettera  a),
alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne
indicate alle lettere c) e d) del medesimo  comma  1.  Sono  altresi'
comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma  1,
lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse
abbia comunicato che esse non possono  essere  ritrasmesse  per  fini
diversi da un procedimento penale. In tal  caso,  l'Ufficio  centrale
indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le
informazioni. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche
quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano
e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo. Nel  trasmettere  le
informazioni l'Ufficio centrale comunica alle  autorita'  richiedenti
che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del  procedimento
penale per il quale sono state richieste. Se la  richiesta  e'  stata
presentata per fini diversi  da  un  procedimento  penale,  l'Ufficio
centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate  solo
per il fine per il quale sono stati richieste. 
      4.  Quando,  ai  sensi  dell'articolo  6,  e'  presentata   una
richiesta di informazioni riguardante un  cittadino  di  altro  Stato
membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni  richieste  alle
condizioni previste dall'articolo 13  della  Convenzione  europea  di
assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il  20
aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. 
      5.  Quando,  ai  sensi  dell'articolo  6,  e'  presentata   una
richiesta  di  informazioni  ai  fini  di  un   procedimento   penale
riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona  di
cui non e' nota la  cittadinanza,  l'Ufficio  centrale  trasmette  le
informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e
d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento
penale, fermo in ogni caso quanto previsto  dal  comma  2,  trasmette
altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri. 
      6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste  di  informazioni
mediante il  modulo  di  cui  all'allegato  B  al  presente  decreto,
corredandolo di un elenco delle condanne redatto  conformemente  alle
disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale. 
      7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste  di  informazioni
presentate  dalle  autorita'  centrali  degli  altri   Stati   membri
immediatamente e, comunque, entro un termine non  superiore  a  dieci
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della  richiesta.  Quando
occorre acquisire  informazioni  complementari  per  identificare  la
persona cui la richiesta si riferisce,  l'Ufficio  centrale  consulta
immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso,  il  termine  di
cui al primo periodo decorre dalla  data  di  in  cui  pervengono  le
informazioni complementari. 
      8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste  di  informazioni
presentate dall'interessato entro un termine non  superiore  a  venti
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  4  del
          decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (Attuazione della
          decisione quadro 2009/315/GAI, relativa  all'organizzazione
          e al  contenuto  degli  scambi  fra  gli  Stati  membri  di
          informazioni estratte  dal  casellario  giudiziario),  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Disposizioni  di  principio  e  ambito  di
          applicazione).   -   1.   Il   presente    decreto    attua
          nell'ordinamento interno le  disposizioni  della  decisione
          quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del  26  febbraio  2009,
          relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
          gli Stati membri di informazioni  estratte  dal  casellario
          giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un
          sistema informatizzato di  scambio  di  informazioni  sulle
          condanne.» 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a)  "condanna":  ogni   decisione   definitiva   di
          condanna adottata dalla autorita'  giudiziaria  penale  nei
          confronti di una persona fisica in relazione a un  reato  e
          iscritta nel casellario giudiziale; 
                  b) "procedimento penale": procedimento,  sia  nella
          fase delle indagini preliminari che nelle  fasi  successive
          all'esercizio dell'azione penale; 
                  c) "casellario giudiziale": registro  nazionale  in
          cui sono riportate le condanne; 
                  d) "Paese  terzo":  Paese  non  membro  dell'Unione
          europea; 
                  d-bis) "impronte digitali": le impressioni piatte e
          rollate delle impronte digitali di ciascun dito; 
                  d-ter)   "immagine   del   volto":   le    immagini
          digitalizzate del volto di una persona. 
              1-bis. Le disposizioni  del  presente  decreto  che  si
          riferiscono ai cittadini di un Paese  terzo  si  applicano,
          altresi', agli apolidi e alle persone la  cui  cittadinanza
          e' ignota.» 
                «Art. 4 (Condanne pronunciate in Italia nei confronti
          di  cittadino  di  altro  Stato  membro).  -  1.  L'Ufficio
          centrale  comunica   senza   indugio   qualsiasi   condanna
          pronunciata in Italia e iscritta nel casellario  giudiziale
          all'autorita' centrale dello Stato  membro  o  degli  Stati
          membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando
          questa abbia anche la cittadinanza italiana. 
                2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli
          Stati  membri  di   cittadinanza   sono   quelle   di   cui
          all'articolo  5-ter  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
                2-bis.  Nel  trasmettere  le  informazioni  l'Ufficio
          centrale comunica che esse non possono  essere  ritrasmesse
          per fini diversi da un procedimento penale. 
                3. Le  modifiche  e  le  eliminazioni  dei  dati  del
          casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro  o
          agli Stati  membri  di  cittadinanza,  sono  immediatamente
          trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati. 
                4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le  copie
          delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni
          altra informazione pertinente.».