Art. 3 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; h-ter) «immagine del volto» e' l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», e' inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non e' nota la cittadinanza e per l'apolide»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta specifica menzione.»; c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, e' inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»; d) all'articolo 19, comma 5-bis: 1) alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non e' nota la cittadinanza»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non e' nota la cittadinanza»; 3) alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non e' nota la cittadinanza»; 4) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non e' nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»; e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non e' nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; f) all'articolo 28-bis: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»; h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza o ad un apolide,».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5-ter, 19, comma 5-bis, 25-ter, 28-bis, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani; b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e-bis) "procedimento penale" e' il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria; g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione; g-bis) "condanna" e' ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale; h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43; h-bis) "impronte digitali" sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; h-ter) "immagine del volto" e' l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona; i) "numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, del codice di procedura penale; l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico; n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico; o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p-bis) "autorita' centrali" sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea; q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.» «Art. 4 (Estratto del provvedimento iscrivibile). - 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale , per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non e' nota la cittadinanza e per l'apolide; b) numero identificativo del procedimento; c) autorita' che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. 1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta specifica menzione. 2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato; b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.» «Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile). - 1. Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna: 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva; 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena; b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna: 1) nome dei genitori della persona condannata; 2) numero di riferimento della condanna; 3) luogo del reato; 4) interdizioni derivanti dalla condanna; c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna: 1) numero di identita' o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43; 2-bis) immagine del volto della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.» «Art. 19 (Ufficio centrale). - 1. - 5. (omissis). 5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri di condanna; b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi , a persone di cui non e' nota la cittadinanza e ad apolidi; d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi , a persone di cui non e' nota la cittadinanza e ad apolidi; e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi , persone di cui non e' nota la cittadinanza e apolidi; f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non e' nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74; g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale. 6. (omissis).» «Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. 2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non e' nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.» «Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. 2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74. 3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte: a) nel casellario giudiziale; b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.» «Art. 42 (Regole tecniche del sistema). - 1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali. 1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate. 2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.» «Art. 43 (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali). - 1. Al fine di consentire la sicura riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio del 2002, n. 189, e successive modificazioni. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalita' di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.».