Art. 3 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di  casellario
  giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
  dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario  giudiziale  europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei
relativi carichi pendenti di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: 
      «h-bis)  «impronte  digitali»  sono  le  impressioni  piatte  e
rollate delle impronte digitali di ciascun dito; 
      h-ter)  «immagine  del  volto»  e'  l'insieme  delle   immagini
digitalizzate del volto di una persona;»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «di  nascita»,  e'
inserita  la  seguente:  «cittadinanza,»  e  le  parole:  «e  per  il
cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione   europea»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  per  il  cittadino  di  Stato   non
appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non e' nota la
cittadinanza e per l'apolide»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando  le
informazioni sulla cittadinanza della  persona  condannata  non  sono
note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto  ne
e' fatta specifica menzione.»; 
    c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2,  e'
inserito il  seguente:  «2-bis)  immagine  del  volto  della  persona
condannata;»; 
    d) all'articolo 19, comma 5-bis: 
      1) alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «Paesi  terzi»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  a  persone  di  cui  non  e'   nota   la
cittadinanza»; 
      2) alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  «Paesi  terzi»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  a  persone  di  cui  non  e'   nota   la
cittadinanza»; 
      3) alla  lettera  e),  dopo  le  parole:  «Paesi  terzi»,  sono
inserite le seguenti: «, persone di cui non e' nota la cittadinanza»; 
      4) dopo  la  lettera  f),  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)
risponde alle richieste di  informazioni  sul  casellario  giudiziale
formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di  cui  non
e' nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo  le
modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 74;»; 
    e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non e' nota la
cittadinanza  e  l'apolide  che  rivolge  richiesta  di  informazioni
all'Ufficio centrale acquisiscono da esso  le  informazioni  relative
alle condanne pronunciate nei  loro  confronti  nei  limiti  previsti
dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; 
    f) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nella
risposta alla richiesta  di  informazioni  da  parte  della  pubblica
amministrazione in ordine ad un cittadino  di  Paese  terzo,  ad  una
persona di cui non e' nota la  cittadinanza  e  ad  un  apolide  sono
riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni  e
secondo le modalita' previste  dagli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; 
      2) dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La
pubblica amministrazione di altro Stato  membro  dell'Unione  europea
che  rivolge  richiesta  di  informazioni  all'Ufficio  centrale  nei
confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di  cui  non
e' nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce
da  esso  le  informazioni  relative  alle  condanne  acquisite  alle
condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e  7  del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; 
    g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando, in conseguenza  di  modifiche  normative  intervenute
nella disciplina degli scambi  tra  i  casellari  giudiziali  europei
ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione  europea  per
la  disciplina  di  tali  scambi,  occorre   aggiornare   le   regole
procedurali  di  carattere  tecnico-operativo,  il  Ministero   della
giustizia provvede con uno o piu' decreti emanati ai sensi del  comma
1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»; 
    h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un  cittadino  di
Stato non appartenente all'Unione  europea,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ad un  cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza  o  ad  un
apolide,». 
 
          Note all'art. 3: 
                - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5-ter, 19,
          comma 5-bis, 25-ter,  28-bis,  42  e  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di casellario giudiziale, di casellario  giudiziale
          europeo,  di   anagrafe   delle   sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti),  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: 
                  a) "casellario giudiziale" e' il registro nazionale
          che contiene l'insieme dei dati  relativi  a  provvedimenti
          giudiziari   e   amministrativi   riferiti    a    soggetti
          determinati; 
                  a-bis) "casellario giudiziale europeo" e' l'insieme
          dei dati relativi a provvedimenti  giudiziari  di  condanna
          adottati  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea   nei
          confronti di cittadini italiani; 
                  b) "casellario dei carichi pendenti"  e'  l'insieme
          dei dati relativi a  provvedimenti  giudiziari  riferiti  a
          soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; 
                  c)   "anagrafe   delle   sanzioni    amministrative
          dipendenti da reato"  e'  l'insieme  dei  dati  relativi  a
          provvedimenti  giudiziari  che  applicano,  agli  enti  con
          personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
          prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
          dipendenti da reato, ai sensi  del  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231; 
                  d) "anagrafe dei carichi  pendenti  degli  illeciti
          amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme  dei  dati
          relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti  con
          personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
          prive di personalita' giuridica, cui  e'  stato  contestato
          l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                  e)  "ente"  e'  l'ente  fornito   di   personalita'
          giuridica, la societa' e  l'associazione,  anche  priva  di
          personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo  8
          giugno 2001, n. 231; 
                  e-bis) "procedimento penale"  e'  il  procedimento,
          sia nella fase delle indagini preliminari  che  nelle  fasi
          successive all'esercizio dell'azione penale; 
                  f) "provvedimento giudiziario" e' la  sentenza,  il
          decreto  penale   e   ogni   altro   provvedimento   emesso
          dall'autorita' giudiziaria; 
                  g) "provvedimento  giudiziario  definitivo"  e'  il
          provvedimento divenuto irrevocabile, passato  in  giudicato
          o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti
          diversi dalla revocazione; 
                  g-bis) "condanna" e' ogni decisione  definitiva  di
          condanna adottata dalla autorita'  giudiziaria  penale  nei
          confronti di una persona fisica in relazione a un  reato  e
          riportata nel casellario giudiziale; 
                  h) "codice identificativo" e' il codice  fiscale  o
          il codice individuato ai sensi dell'articolo 43; 
                  h-bis)  "impronte  digitali"  sono  le  impressioni
          piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; 
                  h-ter) "immagine  del  volto"  e'  l'insieme  delle
          immagini digitalizzate del volto di una persona; 
                  i) "numero identificativo del procedimento"  e'  il
          numero del procedimento assegnato dal  sistema  al  momento
          dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo  335,  del
          codice di procedura penale; 
                  l)   "estratto"   e'   l'insieme   dei   dati   del
          provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire  nel
          sistema; 
                  m)  "ufficio  iscrizione"   e'   l'ufficio   presso
          l'autorita' giudiziaria  che  ha  emesso  il  provvedimento
          giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che  ha
          competenze nella materia del presente testo unico; 
                  n) "ufficio territoriale" e'  l'ufficio  presso  il
          giudice di  pace,  che  ha  competenze  nella  materia  del
          presente testo unico; 
                  o)  "ufficio  locale"  e'   l'ufficio   presso   il
          tribunale e presso il tribunale per  i  minorenni,  che  ha
          competenze nella materia del presente testo unico; 
                  p)  "ufficio  centrale"  e'  l'ufficio  presso   il
          Ministero della giustizia, che ha competenze nella  materia
          del presente testo unico; 
                  p-bis)   "autorita'   centrali"   sono   gli   enti
          competenti per lo scambio di  informazioni  sulle  sentenze
          penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione
          europea; 
                  q)   "sistema"   e'    il    sistema    informativo
          automatizzato del  casellario  giudiziale,  del  casellario
          giudiziale europeo, del casellario  dei  carichi  pendenti,
          dell'anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da
          reato, dell'anagrafe dei carichi  pendenti  degli  illeciti
          amministrativi dipendenti da reato.» 
                «Art. 4 (Estratto del provvedimento  iscrivibile).  -
          1.  Ogni  provvedimento  giudiziario  e  amministrativo  e'
          iscritto per estratto contenente i seguenti dati: 
                  a)  cognome,  nome,  luogo  e  data   di   nascita,
          cittadinanza, codice identificativo della  persona  cui  si
          riferisce il provvedimento;  codice  identificativo  e'  il
          codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino
          di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale
          in  Italia,  nonche'  il  codice   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 43 per  il  cittadino  di  Stato  dell'Unione
          europea che non abbia il codice fiscale , per il  cittadino
          di  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  per  la
          persona di cui non e' nota la cittadinanza e per l'apolide; 
                  b) numero identificativo del procedimento; 
                  c) autorita' che ha emesso il provvedimento; 
                  d) data,  dispositivo  del  provvedimento  e  norme
          applicate. 
                1-bis.  Quando  le  informazioni  sulla  cittadinanza
          della persona condannata non sono note, o quando la persona
          condannata  e'  un  apolide,  nell'estratto  ne  e'   fatta
          specifica menzione. 
                2. L'estratto del  provvedimento  giudiziario  penale
          contiene, inoltre, secondo  il  tipo  di  provvedimento,  i
          seguenti dati: 
                  a) luogo, data dell'infrazione e  norme  applicate,
          con riferimento a ciascun reato; 
                  b) pena principale e pena accessoria,  circostanze,
          sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e
          non menzione della condanna nel certificato del  casellario
          giudiziale,  misure  alternative   alla   detenzione,   con
          riferimento a ciascun reato, anche  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 81, del codice penale e dell'articolo  6,  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; 
                  c)   misura   di   sicurezza,   dichiarazione    di
          abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a
          delinquere.» 
                «Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile).
          - 1. Ogni  estratto  di  condanna  ricevuto  e'  conservato
          integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: 
                  a)   informazioni   obbligatorie    necessariamente
          trasmesse dallo Stato di condanna: 
                    1)  nome  completo  (cognome,   nome,   eventuale
          secondo cognome, eventuale secondo nome), data di  nascita,
          luogo di  nascita,  composto  di  citta'  e  Stato,  sesso,
          cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 
                    2)  data   della   condanna,   nome   dell'organo
          giurisdizionale, data in  cui  la  decisione  e'  diventata
          definitiva; 
                    3) data del reato, qualificazione  giuridica  del
          fatto,    riferimento    alle    disposizioni    giuridiche
          applicabili; 
                    4) pena,  principale  ed  accessoria,  misure  di
          sicurezza   e   decisioni   successive    che    modificano
          l'esecuzione della pena; 
                  b) informazioni facoltative trasmesse  se  iscritte
          nel casellario giudiziale dello Stato di condanna: 
                    1) nome dei genitori della persona condannata; 
                    2) numero di riferimento della condanna; 
                    3) luogo del reato; 
                    4) interdizioni derivanti dalla condanna; 
                  c) informazioni  supplementari  che  devono  essere
          trasmesse se sono a  disposizione  dell'autorita'  centrale
          dello Stato di condanna: 
                    1) numero  di  identita'  o  tipo  e  numero  del
          documento di identificazione della persona condannata; 
                    2) impronte digitali  della  persona  condannata,
          conservate ai sensi dell'articolo 43; 
                    2-bis)   immagine   del   volto   della   persona
          condannata; 
                    3)    eventuali    pseudonimi    della    persona
          condannata.» 
                «Art. 19 (Ufficio centrale). - 1. - 5. (omissis). 
                5-bis.  L'Ufficio  centrale   svolge,   altresi',   i
          seguenti compiti: 
                  a) raccoglie e conserva i dati immessi nel  sistema
          del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita'
          centrali degli altri Stati membri di condanna; 
                  b) trasmette le informazioni relative alle condanne
          pronunciate  nel  proprio  territorio  nei   confronti   di
          cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati
          membri  richiesta  di  estrazione  di  informazioni   sulle
          condanne in ordine a cittadini di tali Stati,  a  cittadini
          di  Paesi  terzi  ,  a  persone  di  cui  non  e'  nota  la
          cittadinanza e ad apolidi; 
                  d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati
          membri  le  risposte  alle  richieste  di   estrazione   di
          informazioni sulle condanne da esso formulate in  ordine  a
          cittadini di tali Stati, a cittadini di  Paesi  terzi  ,  a
          persone di cui non e' nota la cittadinanza e ad apolidi; 
                  e) risponde alle richieste  di  informazioni  sulle
          condanne degli organi della giurisdizione  penale  italiana
          relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi  terzi  ,
          persone di cui non e' nota la cittadinanza e apolidi; 
                  f) risponde  alle  richieste  di  informazioni  sul
          casellario giudiziale europeo  formulate  da  un  cittadino
          italiano ovvero risponde  alla  richiesta  di  informazioni
          sulle condanne presentata da un cittadino  di  altro  Stato
          membro  rivolgendo  istanza  all'autorita'  centrale  dello
          Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; 
                  f-bis) risponde alle richieste di informazioni  sul
          casellario giudiziale formulate da un  cittadino  di  Paese
          terzo, da una persona di cui non e' nota la cittadinanza  e
          da un  apolide  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'
          previste dagli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo  12
          maggio 2016, n. 74; 
                  g) risponde alle richieste  di  informazioni  sulle
          condanne formulate dalle autorita' centrali di altri  Stati
          membri, per fini diversi da un procedimento penale. 
                6. (omissis).» 
                «Art. 25-ter (Certificato del  casellario  giudiziale
          europeo richiesto  dall'interessato).  -  1.  Il  cittadino
          italiano  ha  diritto  di  ottenere,  senza   motivare   la
          richiesta,  il  rilascio  del  certificato  contenente   le
          iscrizioni esistenti  nel  casellario  giudiziale  europeo,
          nella misura in  cui  il  diritto  dello  Stato  membro  di
          condanna ne preveda la menzione. 
                1-bis. Il certificato di  cui  al  comma  1  contiene
          anche l'attestazione relativa alla  sussistenza  o  non  di
          iscrizioni nel casellario giudiziale. 
                2. Il cittadino di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea che rivolge richiesta di  informazioni  all'Ufficio
          centrale acquisisce da esso le informazioni  relative  alle
          condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a
          quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura  in
          cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la
          menzione. 
              2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona  di  cui
          non  e'  nota  la  cittadinanza  e  l'apolide  che  rivolge
          richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono
          da esso le informazioni relative alle condanne  pronunciate
          nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7
          del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.» 
                «Art. 28-bis (Certificato del  casellario  giudiziale
          europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel
          certificato del  casellario  giudiziale  europeo  richiesto
          dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni
          del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino
          italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro
          di condanna ne preveda la menzione. 
                1-bis. Il certificato di  cui  al  comma  1  contiene
          anche l'attestazione relativa alla  sussistenza  o  non  di
          iscrizioni nel casellario giudiziale. 
                2. Nella risposta alla richiesta di  informazioni  da
          parte  della  pubblica  amministrazione  in  ordine  ad  un
          cittadino di altro Stato membro sono riportate le  condanne
          pronunciate nello  stesso  e  quelle  da  esso  ricevute  e
          conservate, nella misura in  cui  il  diritto  dello  Stato
          membro di condanna ne preveda la menzione. 
                2-bis. Nella risposta alla richiesta di  informazioni
          da parte della pubblica amministrazione  in  ordine  ad  un
          cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota
          la  cittadinanza  e  ad  un  apolide  sono   riportate   le
          informazioni sulle condanne  acquisite  alle  condizioni  e
          secondo le modalita' previste dagli  articoli  6  e  7  del
          decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74. 
                3. La pubblica amministrazione di altro Stato  membro
          dell'Unione europea che rivolge richiesta  di  informazioni
          all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano
          acquisisce da esso le informazioni relative  alle  condanne
          iscritte: 
                  a) nel casellario giudiziale; 
                  b) nel casellario giudiziale europeo, nella  misura
          in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda
          la menzione. 
              3-bis.  La  pubblica  amministrazione  di  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  che  rivolge   richiesta   di
          informazioni  all'Ufficio  centrale  nei  confronti  di  un
          cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota
          la  cittadinanza  e  di  un  apolide   cittadino   italiano
          acquisisce da esso le informazioni relative  alle  condanne
          acquisite alle condizioni e secondo le  modalita'  previste
          dagli articoli 6 e 7  del  decreto  legislativo  12  maggio
          2016, n. 74.» 
                «Art. 42 (Regole  tecniche  del  sistema).  -  1.  Le
          regole tecniche di  funzionamento  del  sistema,  attinenti
          alle procedure degli uffici e tra gli  uffici  interessati,
          alle  procedure  concernenti  l'utilizzazione  del   codice
          identificativo e  il  numero  identificativo,  ai  relativi
          tempi, e  ai  servizi  certificativi,  sono  stabilite  con
          decreto dirigenziale del  Ministero  della  Giustizia,  nel
          contesto della disciplina generale di cui all'articolo  41,
          comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante
          per la protezione dei dati personali. 
                1-bis.   Le   regole   procedurali    di    carattere
          tecnico-operativo relative  agli  scambi  tra  i  casellari
          giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  nell'ambito
          della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma  3,
          sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
          protezione dei dati personali. 
                1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche  normative
          intervenute nella disciplina degli scambi tra  i  casellari
          giudiziali europei ovvero di atti  di  esecuzione  adottati
          dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi,
          occorre  aggiornare  le  regole  procedurali  di  carattere
          tecnico-operativo, il Ministero  della  giustizia  provvede
          con uno o piu' decreti emanati ai  sensi  del  comma  1-bis
          all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate. 
                2. Per le procedure concernenti  l'utilizzazione  del
          codice identificativo di cui all'articolo  43,  il  decreto
          dirigenziale e'  adottato  sentito  altresi'  il  Ministero
          dell'interno. Per le procedure concernenti  l'utilizzazione
          del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di
          anagrafe  tributaria  e  codice  fiscale  e   le   relative
          competenze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          delle agenzie fiscali,  il  decreto  e'  adottato  altresi'
          sulla  base  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite   con
          decreto dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                3. Le  tecnologie  informatiche  sono  finalizzate  a
          prevenire e correggere eventuali errori  nella  immissione,
          scambio, trasmissione e conservazione dei  dati,  anche  in
          collegamento con il sistema informatizzato dei registri.» 
                «Art. 43  (Codice  identificativo  sulla  base  delle
          impronte digitali). - 1. Al fine di  consentire  la  sicura
          riferibilita' di un procedimento ad un cittadino  di  Stato
          appartenente all'Unione europea, che non  abbia  il  codice
          fiscale,  ad  un  cittadino  di  Stato   non   appartenente
          all'Unione europea, ad una persona di cui non  e'  nota  la
          cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale  del
          Ministero della giustizia, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'interno,  sentiti  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie -
          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono
          stabilite le  regole  tecniche  che  consentono,  nei  casi
          previsti dal presente testo unico, l'adozione di un  codice
          identificativo attraverso l'utilizzazione  del  sistema  di
          riconoscimento delle impronte digitali esistente presso  il
          Ministero dell'interno,  come  eventualmente  modificato  o
          integrato dalla normativa di attuazione prevista  dall'art.
          34 della legge 30 luglio del 2002,  n.  189,  e  successive
          modificazioni. 
                2. Con lo stesso decreto di cui al comma  1,  possono
          essere determinate le  modalita'  di  collegamento  tra  il
          sistema previsto dall'art. 2 comma 7 del  decreto  legge  9
          settembre 2002,  n.  195,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  9  ottobre  2002,  n.  222,  e  il  casellario
          giudiziale.».