Art. 4 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  74,  e'
abrogato. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto  legislativo
12 maggio 2016, n. 75 e' abrogato. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto  legislativo  n.  75
del  2016  continuano  ad  applicarsi,   nella   trasmissione   delle
informazioni  sui  casellari  giudiziali,  sino  all'emanazione   dei
decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo  42,  comma
1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g),  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  12  maggio  2016,  n.  75  (Attuazione   della
          decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di
          informazione   sui   casellari   giudiziari   (ECRIS),   in
          applicazione  dell'articolo  11  della   decisione   quadro
          2009/315/GAI): 
                «Art.   4.   (Modalita'   di    trasmissione    delle
          informazioni). - 1. Nella trasmissione  delle  informazioni
          relative alla qualificazione giuridica  del  fatto  e  alle
          disposizioni normative applicabili si  menziona  il  codice
          corrispondente a ciascuno dei  reati  indicati  secondo  la
          tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato  di
          cui all'allegato A al presente decreto. 
                2. In assenza di corrispondenza  del  reato  con  una
          sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza
          il codice "categoria aperta" della pertinente categoria  o,
          in mancanza di essa o  di  categorie  analoghe,  il  codice
          "altri reati". 
                3.  Nella   trasmissione   delle   informazioni   sul
          contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle
          misure di sicurezza nonche' sulle decisioni successive  che
          applicano  misure  alternative  si   menziona   il   codice
          corrispondente  a  ciascuna  delle  pene  e  delle  misure,
          secondo  la  tavola  comune   delle   categorie   e   delle
          sottocategorie  delle  pene   e   delle   misure   di   cui
          all'allegato B al presente decreto. 
                4. In assenza di corrispondenza delle  pene  o  delle
          misure di  cui  al  comma  3  con  una  sottocategoria,  la
          trasmissione  delle   informazioni   utilizza   il   codice
          "categoria aperta" della pertinente  categoria  di  pene  e
          misure o, in mancanza di essa o di categorie  analoghe,  il
          codice "altre pene e misure". 
                5.  L'Ufficio  centrale  provvede   a   definire   la
          corrispondenza dei reati e  delle  pene,  oltre  che  delle
          altre misure di cui al comma 3, con  le  indicazioni  delle
          tavole di cui agli allegati A  e  B  al  presente  decreto,
          curando altresi' l'aggiornamento delle stesse. 
                6. L'Ufficio centrale, nel  fornire  le  informazioni
          richieste, specifica, ove possibile, se il reato  e'  stato
          commesso  in  forma  consumata  o  tentata,  con  modalita'
          concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti
          di imputabilita', cause di giustificazione o cause  di  non
          punibilita', se  e'  stata  riconosciuta  ed  applicata  la
          recidiva. Puo' dare, altresi', se pertinenti,  informazioni
          circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene  e
          delle altre misure applicate, secondo i  parametri  di  cui
          all'allegato B al presente decreto. 
                7. L'Ufficio centrale indica il parametro  "decisioni
          non penali" soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui
          la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base
          volontaria, informazioni su dette decisioni in  risposta  a
          una richiesta di informazioni sulle condanne.». 
              - Per l'articolo 42 del citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,  si  vedano  le
          note all'articolo 3.