Art. 2 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio semestrale degli standard previsti dal  presente
Regolamento e' assicurato dal Ministero della salute per  il  tramite
dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). 
  2. L'Agenas, procedera' ad elaborare una relazione, che inviera' al
Ministero della salute semestralmente sullo stato di implementazione,
in ogni singola regione e provincia autonoma di Trento e di  Bolzano,
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici  e  quantitativi
delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema  di
prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. 
  3.  Ai  fini  del  monitoraggio  degli   standard   dell'assistenza
territoriale, relativamente ai livelli essenziali di  assistenza,  si
rinvia all'Allegato I del decreto del Ministro  della  salute  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze concernente il «Nuovo  sistema
di garanzia per il monitoraggio  dell'assistenza  sanitaria»  del  12
marzo 2019, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto. 
  4. La verifica di attuazione del presente  Regolamento  costituisce
adempimento ai fini dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del
servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti  dell'articolo
2, comma 68, lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
prorogato a decorrere  dal  2013  dall'articolo  15,  comma  24,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata  nell'ambito  del
Comitato permanete per la verifica dell'erogazione  dei  LEA  di  cui
all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  68,
          lettera  c),  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010): 
                «68.  Al  fine  di  consentire  in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
                  Omissis 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge;» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15,  comma  24,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini): 
                «24. Si applicano, a decorrere  dall'esercizio  2013,
          le disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191.»