Art. 3 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per  le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, che provvedono autonomamente al finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale esclusivamente con fondi  del  proprio  bilancio,
compatibilmente con le peculiarita' demografiche  e  territoriali  di
riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa. 
  2. Con riferimento ai progetti di investimento della Missione 6  le
stesse regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
di Bolzano provvedono anche con le risorse  del  Piano  nazionale  di
Ripresa e resilienza loro assegnate.