Art. 2 Clausola di salvaguardia 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Visto, il Guardasigilli: Cartabia