Art. 2 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di  cui  alla
presente  legge  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nei
rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia