Art. 2 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  il  piano  dettagliato  degli
obiettivi di cui all'articolo 108,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo e il piano della performance di cui all'articolo  10  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO. 
  2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  le  amministrazioni,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie  e  gli  enti  pubblici  non  economici  statali
inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo ovvero la corrispondente  sezione  del  PIAO,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello  Stato  per  le  necessarie  verifiche  sui
relativi dati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 108,
          comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267: 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.» 
                «Art. 108. (Direttore generale). - 1. Il sindaco  nei
          comuni con popolazione superiore ai 15.000  abitanti  e  il
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta  comunale  o  provinciale,   possono   nominare   un
          direttore generale, al di fuori della dotazione organica  e
          con  contratto  a  tempo  determinato,  e  secondo  criteri
          stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici  e
          dei servizi, che provvede ad attuare gli  indirizzi  e  gli
          obiettivi stabiliti  dagli  organi  di  governo  dell'ente,
          secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
          della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
          perseguendo livelli ottimali di  efficacia  ed  efficienza.
          Compete   in   particolare   al   direttore   generale   la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dall'art. 197, comma 2 lettera a), nonche' la  proposta  di
          piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A  tali
          fini,  al  direttore  generale  rispondono,  nell'esercizio
          delle funzioni loro assegnate, i  dirigenti  dell'ente,  ad
          eccezione del segretario del comune e della provincia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «Art. 10. (Piano della performance e Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                  1-bis. Per  gli  enti  locali,  ferme  restando  le
          previsioni di cui all'art. 169, comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui all'art.  227
          del citato decreto legislativo. 
                  1-ter. Il Piano della performance di cui  al  comma
          1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
                  2. - 4. 
                  5. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera   c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
                «Art. 35.  (Reclutamento  del  personale)  (Art.  36,
          commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; 
                Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29  del  1993,
          aggiunto dall'art. 23 del decreto  legislativo  n.  80  del
          1998 e successivamente modificato dall'art. 274,  comma  1,
          lett. aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000) 
          (Omissis). 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
          Omissis.». 
              - Per il testo dell'art. 6, comma 5, del  decreto-legge
          n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          6 agosto 2021, n. 113, si vedano le note alle premesse.