Art. 10 
 
              Obblighi dei fabbricanti che si applicano 
                 agli importatori e ai distributori 
 
  1. L'importatore o il distributore  che  immette  un  prodotto  sul
mercato con il proprio nome o marchio d'impresa  oppure  modifica  un
prodotto gia' immesso sul mercato in  modo  tale  da  incidere  sulla
conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo  3  e'
considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed  e'  soggetto
agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.