Art. 10 Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori 1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 e' considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.