Art. 11 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici di cui agli articoli da  6,  7,  8  e  9
indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano  richiesta  ogni
operatore economico che abbia fornito loro  un  determinato  prodotto
ovvero l'operatore economico  cui  essi  stessi  abbiano  fornito  un
determinato prodotto. 
  2. Gli operatori economici di cui agli  articoli  da  6  a  9  sono
tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di  cui  al
comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in  cui  sia  stato
loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal  momento
in cui essi abbiano fornito il prodotto.