Art. 12 
 
                  Obblighi del fornitore di servizi 
 
  1. Il fornitore  di  servizi  progetta  e  fornisce  i  servizi  in
conformita' ai requisiti di accessibilita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  e'
assicurata,  ove  possibile,  la  disponibilita'   di   piu'   canali
sensoriali. 
  2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in
conformita' dell'allegato IV indicando le modalita' con le quali sono
soddisfatti requisiti di accessibilita'. Le informazioni sono messe a
disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo  da
essere accessibili a persone con disabilita'. Il fornitore di servizi
conserva dette informazioni finche' il servizio e' operativo. 
  3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono  informazioni
sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i
percorsi accessibili alle persone con disabilita'. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  25  il  fornitore  di
servizi predispone le  misure  necessarie  a  garantire  la  costante
conformita' della prestazione ai requisiti di accessibilita'  tenendo
conto delle variazioni  delle  caratteristiche  della  fornitura  del
servizio, dei requisiti di accessibilita' applicabili e  delle  norme
armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali  il
servizio e' dichiarato conforme ai requisiti di accessibilita'. 
  5. In caso di non conformita', il fornitore di  servizi  adotta  le
misure correttive necessarie per  rendere  il  servizio  conforme  ai
requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma  2.  Qualora
il servizio non sia  conforme  ai  requisiti  di  accessibilita',  il
fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia
Digitale e le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri  in
cui fornisce il servizio,  indicando,  in  particolare,  i  requisiti
rispetto ai quali il servizio non e' conforme e le misure  correttive
adottate. 
  6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale e delle autorita' nazionali competenti degli  Stati
membri  in  cui  fornisce  il  servizio,  comunica  le   informazioni
necessarie per dimostrare la conformita' del servizio ai requisiti di
accessibilita' applicabili  e,  ove  richiesto,  collabora  con  esse
all'attuazione delle iniziative intraprese per  rendere  il  servizio
conforme ai requisiti di accessibilita'.