Art. 12 Obblighi del fornitore di servizi 1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e' assicurata, ove possibile, la disponibilita' di piu' canali sensoriali. 2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformita' dell'allegato IV indicando le modalita' con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilita'. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilita'. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finche' il servizio e' operativo. 3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilita'. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformita' della prestazione ai requisiti di accessibilita' tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilita' applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio e' dichiarato conforme ai requisiti di accessibilita'. 5. In caso di non conformita', il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita', il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non e' conforme e le misure correttive adottate. 6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformita' del servizio ai requisiti di accessibilita' applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita'.