Art. 13 
 
             Modifica sostanziale e onere sproporzionato 
 
  1. I requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 si applicano
soltanto nella misura in cui la conformita': 
    a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o  di  un
servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua  stessa
natura; 
    b) non comporti l'imposizione di  un  onere  sproporzionato  agli
operatori economici interessati. 
  2. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni
di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera  b),  e'
effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V. 
  3. Gli operatori economici documentano la  valutazione  di  cui  al
comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo  non  inferiore  a
cinque anni, a decorrere  dall'ultima  messa  a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio.  Su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico  o  delle  autorita'
competenti degli Stati membri in cui il prodotto  e'  stato  messo  a
disposizione del mercato ovvero e' fornito il servizio, gli operatori
economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2. 
  4. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono
esenti dal requisito di documentare la valutazione.  Se  tuttavia  il
Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le  microimprese  che
trattano  prodotti  e  che  hanno  scelto  di  invocare  il  comma  1
forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui  al
comma 2. 
  5. Il fornitore di servizi che  invoca  il  comma  1,  lettera  b),
rinnova la valutazione di cui al comma 2: 
    a) quando il servizio offerto e' modificato; 
    b) su richiesta delle autorita' responsabili del controllo  della
conformita' dei servizi; 
    c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione. 
  6. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti  pubblici  o
privati, al fine di migliorare l'accessibilita', non  si  applica  il
comma 1, lettera b). 
  7.  Qualora  gli  operatori  economici,  fatta  eccezione  per   le
microimprese, invochino il comma  1  per  uno  specifico  prodotto  o
servizio, ne informano le autorita' di vigilanza  del  mercato  o  le
autorita' responsabili della conformita' dei servizi competenti dello
Stato membro in cui il prodotto specifico e' immesso sul mercato o e'
fornito il servizio specifico.