Art. 15 Dichiarazione UE di conformita' dei prodotti 1. La dichiarazione UE di conformita' rilasciata dal fabbricante attesta la conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformita' attesta quali requisiti di accessibilita' non sono applicabili. 2. La dichiarazione UE di conformita' e' redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed e' aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese. 3. Se al prodotto si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformita', viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformita' in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto.
Note all'art. 15: - La Decisione 30 settembre 2008, n. 768/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263.