Art. 15 
 
            Dichiarazione UE di conformita' dei prodotti 
 
  1. La dichiarazione UE di conformita'  rilasciata  dal  fabbricante
attesta  la  conformita'  ai  requisiti  di  accessibilita'  di   cui
all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la  dichiarazione  UE
di conformita' attesta quali requisiti  di  accessibilita'  non  sono
applicabili. 
  2. La dichiarazione UE di conformita' e' redatta  anche  in  lingua
italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione
n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati  all'allegato  III
del presente decreto ed e' aggiornata  nel  caso  di  modifiche  alla
progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso  di
modifiche delle norme armonizzate  o  delle  specifiche  tecniche  di
riferimento.  I  requisiti  concernenti  la  documentazione   tecnica
evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese  e  le
piccole e medie imprese. 
  3.  Se  al  prodotto  si  applicano  piu'  atti   dell'Unione   che
prescrivono una dichiarazione  UE  di  conformita',  viene  compilata
un'unica dichiarazione UE di conformita'  in  rapporto  a  tali  atti
dell'Unione.  La  dichiarazione  contiene  gli  estremi  degli   atti
interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita' del prodotto  ai  requisiti  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La Decisione  30  settembre  2008,  n.  768/CE  della
          Commissione, concernente la non  iscrizione  del  Beauveria
          brongniartii e del permanganato di potassio nell'allegato I
          della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca  delle
          autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  dette
          sostanze, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L
          263.