Art. 16 Marcatura CE dei prodotti 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio e' apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Note all'art. 16: - Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.