Art. 16 
 
                      Marcatura CE dei prodotti 
 
  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  di  cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed  e'  apposta  sul
prodotto  o  sulla  sua  targhetta  segnaletica  in  modo   visibile,
leggibile e  indelebile,  prima  che  il  prodotto  sia  immesso  sul
mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile  a
causa  della   natura   del   prodotto,   il   marchio   e'   apposto
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  13  agosto
          2008, n. L 218.