Art. 17 
 
                 Vigilanza del mercato dei prodotti 
 
  1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3,  16,  17,
18, 19, 21, 23, 24, 25,  26,  27,  28,  29,  paragrafi  2  e  3,  del
Regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di  Autorita'
di vigilanza del mercato dei prodotti di  cui  al  presente  decreto,
nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi  di
cui all'articolo 13, comma 1: 
    a) verifica se la valutazione di cui  all'articolo  13  e'  stata
effettuata dall'operatore economico; 
    b) riesamina la valutazione  e  i  relativi  risultati,  compreso
l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; 
    c)  controlla  la  conformita'  ai  requisiti  di  accessibilita'
applicabili. 
  3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo  economico
in merito alla conformita' degli operatori economici ai requisiti  di
accessibilita' applicabili  e  in  merito  alla  valutazione  di  cui
all'articolo 13 sono messe a disposizione  dei  consumatori  su  loro
richiesta e  in  formato  accessibile  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo  19,  paragrafo  5,  del   Regolamento   CE   765/2008,
relativamente al dovere di riservatezza per  la  tutela  dei  segreti
commerciali e dei dati personali. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il Regolamento (CE)  n  765/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 9 luglio  2008,  si  vedano  le
          note all'articolo 16.