Art. 17 Vigilanza del mercato dei prodotti 1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di Autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all'articolo 13, comma 1: a) verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 e' stata effettuata dall'operatore economico; b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; c) controlla la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformita' degli operatori economici ai requisiti di accessibilita' applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.
Note all'art. 17: - Per il Regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16.