Art. 18 
 
        Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita' 
 
  1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di
sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai
requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto  rispetto
a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli
operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero
dello sviluppo economico. Se il Ministero  dello  sviluppo  economico
accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui  al  presente
decreto, richiede  all'operatore  economico  di  adottare  le  misure
correttive per renderlo  conforme  entro  un  termine  ragionevole  e
proporzionato alla natura della non conformita', da  esso  stabilito.
Qualora l'operatore economico interessato non abbia  adottato  misure
correttive adeguate entro il termine indicato,  il  Ministero  indica
all'operatore un termine supplementare ragionevole per  procedere  al
ritiro del prodotto dal mercato. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le procedure  per  l'attuazione  del  presente
articolo, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  21  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Qualora ritenga che la  non  conformita'  non  sia  limitata  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 
  4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune
misure correttive nei confronti dei  prodotti  non  conformi  che  ha
messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 
  5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti  le  misure
correttive adeguate entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  ultimo
periodo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  tutte  le
opportune misure provvisorie  per  vietare  o  limitare  la  messa  a
disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso
informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri  Stati  membri  di
tali misure. 
  6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti  gli  elementi
disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione  del
prodotto non conforme, la sua origine, la natura della  presunta  non
conformita' e i requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto  non
e' conforme, la natura e la durata delle misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, il Ministero dello sviluppo economico  indica  se  la
non conformita' sia dovuta: 
    a)  alla  mancata  rispondenza  del  prodotto  ai  requisiti   di
accessibilita' applicabili; 
    b) alle carenze del prodotto con riferimento  al  rispetto  delle
norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo  14
che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  7.  Qualora,  decorsi  novanta   giorni   dal   ricevimento   delle
informazioni  di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo,  non  vengano
sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro  Stato  membro
contro la misura provvisoria adottata dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, tale misura e' da  ritenersi  giustificata.  Il  Ministero
dello sviluppo economico  provvede  affinche'  siano  adottate  senza
ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto
dal mercato. 
  8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo
sviluppo economico  mediante  l'implementazione,  la  gestione  e  la
manutenzione di un sistema informativo e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il Regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  si  vedano  le
          note all'articolo 16.