Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «persone con disabilita'»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione; e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; g) «apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale e' fornire accesso ai servizi di media audiovisivi; h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; m) «PSAP piu' idoneo»: uno PSAP piu' idoneo quale definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1° agosto 2003, n. 259; p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra piu' punti, in cui il testo introdotto e' inviato in modo tale che la comunicazione e' percepita dall'utente come continua, carattere per carattere; q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato; r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa; t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; u) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo; v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; z) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi; aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o e' destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale; bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese; dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilita' applicabili a un prodotto o servizio; ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 1) i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72; 2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo3 agosto 2017, n. 129; 3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo n. 385 del 1993; 4) i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del 1993; 5) la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui scopo principale e' consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale; hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo; ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione; ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011; mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento; nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento; oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus; pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 2015; qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacita' funzionali delle persone con disabilita' oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell'attivita' o restrizioni della partecipazione; rr) «sistema operativo»: il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a se' stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo; ss) «sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalita' e dalla capacita' di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche piu' comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet; tt) «capacita' informatica interattiva»: funzionalita' che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti; uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro cosi' da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonche' il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione; vv) «lettore di libro elettronico (e-reader)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo; zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, e' archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziche' essere stampato su un biglietto cartaceo; aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacita' informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacita' informatica interattiva.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «Art. 3. (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.: «Art. 8. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato», pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; Omissis.» «Art. 31. (Accessibilita' agli utenti con disabilita'). - 1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'. 2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente piu' accessibili i loro servizi alle persone con disabilita'. Essi riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma1, lettere n), q), mm), fff), mmm) e nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Omissis; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; Omissis; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; Omissis; mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita' competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; Omissis; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; Omissis; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu' localita'; Omissis.». - La direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/1972/UE «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. - Il Regolamento (CE) 25 ottobre 2012, n. 1025 «Regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317 «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione», pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 151: «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; Omissis.». - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. - Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2016, n. 117. - Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2017, n. 198. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 126-decies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.: «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis; h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; Omissis; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; Omissis.» «Art. 126-decies (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 3. Ai fini del presente capo, l'espressione: a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine; c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo; d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis. 6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5. 7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE. 8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.: «Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis. s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; Omissis.». - Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204 del 27 luglio 2006. - Il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 55 del 28 febbraio 2011. - Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 315 del 3 dicembre 2007. - Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010. - Si riporta il testo dell'art 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Omissis. f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione transfrontaliera; Omissis.». - La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, n. 34 UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.