Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a) «persone con disabilita'»: coloro che  presentano  minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati  attraverso
un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante  e
animali vivi, prodotti di origine  umana  e  prodotti  di  piante  ed
animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; 
    c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo  8,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    d) «fornitore di servizi»: una persona  fisica  o  giuridica  che
fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si  offre  di  fornire
tale servizio ai consumatori nell'Unione; 
    e)  «servizi  di   media   audiovisivi»:   i   servizi   definiti
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva  2010/13/UE
recepita  con  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
    f)  «servizi  che  forniscono  accesso   a   servizi   di   media
audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione  elettronica
utilizzati per individuare, selezionare,  ricevere  informazioni  sui
servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e  tutte  le
caratteristiche  correlate,  quali  sottotitoli  per  non  udenti   e
ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in
lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per  rendere  i
servizi accessibili  e  includono  guide  elettroniche  ai  programmi
(electronic programme guides - EPG) ai sensi  dell'articolo  7  della
direttiva 2010/13/UE,  recepita  con  l'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
    g)  «apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di
media  audiovisivi»:  apparecchiature  il  cui  scopo  principale  e'
fornire accesso ai servizi di media audiovisivi; 
    h)  «servizio  di  comunicazione  elettronica»:  i   servizi   di
comunicazione elettronica quali definiti  all'articolo  2,  punto  4,
della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2,  comma  1,
lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    i)  «servizio  di  conversazione   globale»:   il   servizio   di
conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35,  della
direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1,  lettera
mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»:  un
centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale  definito
all'articolo 2, punto 36, della direttiva  (UE)  2018/1972,  recepita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259; 
    m) «PSAP piu'  idoneo»:  uno  PSAP  piu'  idoneo  quale  definito
all'articolo 2, punto 37, della direttiva  (UE)  2018/1972,  recepita
dall'articolo 2, comma 1, lettera mm),  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259; 
    n) «comunicazione di emergenza»: la  comunicazione  di  emergenza
quale  definita  all'articolo  2,  punto  38,  della  direttiva  (UE)
2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    o) «servizio  di  emergenza»:  il  servizio  di  emergenza  quale
definito all'articolo 2, punto 39, della  direttiva  (UE)  2018/1972,
recepita  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  nnn),  del   decreto
legislativo. 1° agosto 2003, n. 259; 
    p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in
situazioni punto a punto o in conferenza tra piu' punti,  in  cui  il
testo introdotto e' inviato in modo  tale  che  la  comunicazione  e'
percepita dall'utente come continua, carattere per carattere; 
    q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura  sul  mercato
dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo  oneroso
o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito,  consumato
o usato; 
    r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un
prodotto sul mercato dell'Unione; 
    s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa; 
    t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che la autorizza ad  agire  per  suo  conto  in  relazione  a
determinati compiti; 
    u)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato   dell'Unione   un   prodotto
originario di un paese terzo; 
    v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che  mette  un
prodotto a disposizione sul mercato; 
    z)  «operatore  economico»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato,  l'importatore,  il  distributore  o  il  fornitore   di
servizi; 
    aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in
questione o e' destinatario del servizio in questione  per  fini  che
non  rientrano  nella   sua   attivita'   commerciale,   industriale,
artigianale o professionale; 
    bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di  10  persone  e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di  bilancio  annuo  non
superiore a 2 milioni di euro; 
    cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la  categoria  di  imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i  43
milioni di euro, ma che non comprende le microimprese; 
    dd) «norma armonizzata»: una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica  quale  definita
all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito
con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317  del  1986,
che  costituisce  un  mezzo   per   conformarsi   ai   requisiti   di
accessibilita' applicabili a un prodotto o servizio; 
    ff)  «servizi  bancari  per   consumatori»:   la   fornitura   ai
consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 
      1)  i  contratti  di  credito   contemplati   dalla   direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  recepita  con  il
decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  o  dalla  direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  recepita  con  il
decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72; 
      2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai
punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B  dell'allegato  I  della  direttiva
2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recepita  con
decreto legislativo3 agosto 2017, n. 129; 
      3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4,  punto
3), della direttiva (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio recepita con l'articolo 1, comma  2,  lettera  h-septies.1)
del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      4) i servizi collegati al conto  di  pagamento  quali  definiti
all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del  decreto
legislativo n. 385 del 1993; 
      5) la moneta elettronica quale definita all'articolo  2,  punto
2),  della  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma  2,  lettera  h-ter)  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    gg)  «terminale  di  pagamento»:  un  dispositivo  il  cui  scopo
principale e' consentire di effettuare  pagamenti  tramite  l'uso  di
strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della
direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera
s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un  punto  vendita
fisico e non in un contesto virtuale; 
    hh) «servizi di  commercio  elettronico»:  i  servizi  forniti  a
distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per  via
elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al  fine  di
concludere un contratto di consumo; 
    ii) «servizi di trasporto  passeggeri  aerei»:  i  servizi  aerei
passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del
regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o  in  arrivo
presso un aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio  di
uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto  situato
in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato  nel  territorio
di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei
dell'Unione; 
    ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i  servizi  di
cui all'articolo  2,  paragrafi  1  e  2,  del  regolamento  (UE)  n.
181/2011; 
    mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi
di  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, del regolamento  (CE)  n.  1371/2007,  a  eccezione  dei
servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento; 
    nn) «servizi di  trasporto  passeggeri  per  vie  navigabili»:  i
servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei  servizi  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento; 
    oo) «servizi di  trasporto  urbani  ed  extraurbani»:  i  servizi
urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6),  della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  recepita
con l'articolo 3, comma 1, lettera f),  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione
comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus
e pullman, metropolitana, tram e filobus; 
    pp) «servizi di trasporto  regionali»:  i  servizi  regionali  di
trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana,  tram  e
filobus quali definiti all'articolo  3,  punto  7),  della  direttiva
2012/34/UE recepita con  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo n. 112 del 2015; 
    qq)  «tecnologia  assistiva»:  qualsiasi   elemento,   parte   di
apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software,
utilizzato per accrescere,  mantenere,  sostituire  o  migliorare  le
capacita'  funzionali  delle  persone  con  disabilita'  oppure   per
alleviare o  compensare  minorazioni,  limitazioni  dell'attivita'  o
restrizioni della partecipazione; 
    rr) «sistema operativo»: il software che, tra  l'altro,  gestisce
l'interfaccia con l'hardware  periferico,  programma  le  operazioni,
assegna la memoria e presenta all'utente  un'interfaccia  di  default
quando   non   vi   sono   applicazioni   in   esecuzione,   compresa
un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto  che  tale
software costituisca una parte integrante  dell'hardware  informatico
generico per consumatori o sia un software a se' stante  destinato  a
essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico  generico  per
consumatori; ma tale definizione esclude il  boot  loader,  il  basic
input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio  o
al momento dell'installazione del sistema operativo; 
    ss) «sistema hardware informatico generico per  consumatori»:  la
combinazione  di   hardware   che   forma   un   computer   completo,
caratterizzato  dalla  multifunzionalita'  e   dalla   capacita'   di
eseguire, con il software adeguato, le operazioni  informatiche  piu'
comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai
consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da
tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet; 
    tt)  «capacita'  informatica  interattiva»:   funzionalita'   che
sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento  e
la trasmissione di dati, voce o video o  una  qualsiasi  combinazione
dei predetti; 
    uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio
consistente nella fornitura  di  file  digitali  che  trasmettono  la
versione elettronica di un libro cosi' da potervi accedere e navigare
e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonche' il software,
ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni
mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione,
lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude  i  software  di
cui alla definizione; 
    vv) «lettore di libro  elettronico  (e-reader)»:  apparecchiatura
dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai  fini
dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al  loro
interno, della loro lettura e del loro utilizzo; 
    zz) «biglietti elettronici»: un  sistema  in  cui  un  titolo  di
trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o
credito di viaggio, e' archiviato in forma elettronica in una tessera
di trasporto  fisica  o  in  un  altro  dispositivo  anziche'  essere
stampato su un biglietto cartaceo; 
    aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in  cui  i
biglietti  di  trasporto  dei  passeggeri  sono  acquistati,  incluso
online, utilizzando un dispositivo dotato  di  capacita'  informatica
interattiva  e  forniti  all'acquirente  in  forma  elettronica,  che
consentano la loro stampa su  carta  o  di  essere  visualizzati,  al
momento del viaggio, utilizzando  un  dispositivo  mobile  dotato  di
capacita' informatica interattiva. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  «Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate», pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  17  febbraio
          1992, n. 39, S.O.: 
              «Art. 3. (Soggetti aventi diritto).  -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  26  marzo   2010,   n.   59
          «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno», pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile
          2010, n. 94, S.O.: 
              «Art. 8. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) servizio: qualsiasi prestazione anche a  carattere
          intellettuale   svolta   in   forma    imprenditoriale    o
          professionale, fornita senza vincolo  di  subordinazione  e
          normalmente fornita  dietro  retribuzione;  i  servizi  non
          economici non costituiscono servizi ai sensi  del  presente
          decreto; 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          a) e dell'articolo 31, comma 2, del decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n.  208  «Attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/1808 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE,
          relativa  al  coordinamento  di  determinate   disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri, concernente il testo  unico  per  la  fornitura  di
          servizi   di   media    audiovisivi    in    considerazione
          dell'evoluzione  delle  realta'  del  mercato»,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.: 
              «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
          unico si intende per: 
                a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale
          definito  dagli  articoli  56  e  57   del   Trattato   sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   ove    l'obiettivo
          principale  del  servizio  stesso  o  di  una  sua  sezione
          distinguibile sia  la  fornitura  di  programmi  al  grande
          pubblico,  sotto  la  responsabilita'  editoriale   di   un
          fornitore di  servizi  di  media,  al  fine  di  informare,
          intrattenere o istruire, attraverso reti  di  comunicazioni
          elettroniche ai sensi dell'articolo  2,  numero  1),  della
          direttiva  2018/1972/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 
              Omissis.» 
              «Art. 31. (Accessibilita' agli utenti con disabilita').
          - 1. L'Autorita', sentite le associazioni  di  categoria  e
          ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta
          misure idonee e proporzionate volte  ad  assicurare  che  i
          fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di  media
          progressivamente  piu'   accessibili   alle   persone   con
          disabilita'. 
              2. I fornitori sviluppano i piani d'azione  finalizzati
          a rendere progressivamente piu' accessibili i loro  servizi
          alle   persone   con    disabilita'.    Essi    riferiscono
          periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle
          misure  assunte  e  comunicano  i  piani  di   azione   con
          periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre
          2022. 
              Omissis.». 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma1,  lettere
          n), q), mm), fff), mmm) e nnn), del decreto legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   «Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche», pubblicato nella  Gazz.  Uff.  15  settembre
          2003, n. 214, S.O.: 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              Omissis; 
                n) centro di raccolta delle chiamate di  emergenza  o
          "PSAP" (public safety answering point):  un  luogo  fisico,
          sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o  di  un
          organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
          inizialmente una comunicazione di emergenza; 
              Omissis; 
                q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante
          servizi  di  comunicazione  interpersonale  tra  un  utente
          finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere  e  ricevere
          aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; 
              Omissis; 
                mm)  PSAP  piu'  idoneo:  uno  PSAP  istituito  dalle
          autorita'  competenti  per  coprire  le  comunicazioni   di
          emergenza da un  dato  luogo  o  per  le  comunicazioni  di
          emergenza di un certo tipo; 
              Omissis; 
                fff)  servizio  di   comunicazione   elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma  a  pagamento   su   reti   di
          comunicazioni   elettroniche,    che    comprendono,    con
          l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
          tipi di servizi seguenti: 
                  1) servizio di accesso a  internet  quale  definito
          all'articolo 2, secondo comma, punto  2),  del  regolamento
          (UE) 2015/2120; 
                  2) servizio di comunicazione interpersonale; 
                  3)    servizi    consistenti    esclusivamente    o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  come   i
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi  da  macchina  a  macchina  e  per  la   diffusione
          circolare radiotelevisiva; 
              Omissis; 
                mmm) servizio di conversazione globale:  un  servizio
          di conversazione multimediale in tempo reale  che  consente
          il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
          immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
          e vocali in tempo reale  tra  gli  utenti  in  due  o  piu'
          localita'; 
              Omissis.». 
              -  La  direttiva  11  dicembre  2018,  n.  2018/1972/UE
          «Direttiva del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce   il   codice   europeo   delle    comunicazioni
          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  25  ottobre  2012,  n.   1025
          «Regolamento  del  Parlamento   e   del   Consiglio   sulla
          normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e
          93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,
          94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,   98/34/CE,   2004/22/CE,
          2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio e che abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
          Consiglio e la decisione  n.  1673/2006/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del  SEE),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  21
          giugno  1986,  n.  317  «Disposizioni  di   attuazione   di
          disciplina europea  in  materia  di  normazione  europea  e
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione», pubblicata nella Gazz.  Uff.  2  luglio
          1986, n. 151: 
              «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. 
                c) specificazione  tecnica:  una  specificazione  che
          figura in un documento  che  definisce  le  caratteristiche
          richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o  di
          proprieta' di utilizzazione, la sicurezza,  le  dimensioni,
          comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto
          riguarda la denominazione di vendita,  la  terminologia,  i
          simboli, le prove ed i metodi di prova,  l'imballaggio,  la
          marcatura  e  l'etichettatura,  nonche'  le  procedure   di
          valutazione della conformita'; il  termine  "specificazione
          tecnica" comprende anche  i  metodi  e  i  procedimenti  di
          produzione  relativi  ai   prodotti   agricoli   ai   sensi
          dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del  Trattato
          sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ai   prodotti
          destinati all'alimentazione umana  e  animale,  nonche'  ai
          medicinali  definiti   all'articolo   1   della   direttiva
          2001/83/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  come
          attuata dal decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
          cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi
          agli altri  prodotti,  quando  abbiano  un'incidenza  sulle
          caratteristiche di questi ultimi; 
              Omissis.». 
              - Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,
          «Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi», e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  2016,  n.   72
          «Attuazione  della  direttiva  2014/17/UE,  in  merito   ai
          contratti  di  credito  ai  consumatori  relativi  a   beni
          immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni  del
          titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria
          e dei mediatori creditizi  e  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141», e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20
          maggio 2016, n. 117. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  2017,  n.   129
          «Attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  relativa  ai
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  la
          direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
          modificata  dalla  direttiva  2016/1034/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e   di
          adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli  strumenti
          finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.  648/2012,
          cosi' come modificato dal regolamento  (UE)  2016/1033  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2017, n. 198. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  2  e
          dell'articolo  126-decies,  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          settembre 1993, n. 230, S.O.: 
              «Art. 1. (Definizioni). - Omissis. 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              Omissis; 
                h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              Omissis; 
                h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
              Omissis.» 
              «Art. 126-decies (Oggetto,  ambito  di  applicazione  e
          definizioni). - 1. Il presente capo  reca  disposizioni  in
          materia  di  trasparenza  e  comparabilita'   delle   spese
          relative al conto di  pagamento,  trasferimento  di  taluni
          servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di
          pagamento con caratteristiche di base. 
              2. Il presente capo si applica ai  conti  di  pagamento
          offerti a o sottoscritti  da  consumatori,  che  consentono
          almeno  l'esecuzione  di  tutte  le  seguenti   operazioni:
          versamento di fondi; prelievo  di  contanti;  esecuzione  e
          ricezione di operazioni di pagamento. 
              3. Ai fini del presente capo, l'espressione: 
                a)  "servizi  collegati  al  conto"  indica  tutti  i
          servizi  connessi  all'apertura,  alla  gestione   e   alla
          chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi  l'apertura
          di credito,  lo  sconfinamento  e  le  operazioni  indicate
          all'articolo  2,  comma  2,   lettera   g),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                b)   "servizio   di    trasferimento"    indica    il
          trasferimento,  su  richiesta  del   consumatore,   da   un
          prestatore di servizi  di  pagamento  ad  un  altro,  delle
          informazioni su tutti o  su  alcuni  ordini  permanenti  di
          bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata
          ricorrenti  eseguiti  sul  conto   di   pagamento,   o   il
          trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto  di
          pagamento  d'origine   a   un   conto   di   pagamento   di
          destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto
          di pagamento di origine; 
                c)  "operazioni  in  numero  superiore"   indica   le
          operazioni,   delle   tipologie   individuate   ai    sensi
          dell'articolo  126-vicies  semel,  comma  1,  eseguite  dal
          consumatore sul conto  di  base  oltre  i  limiti  numerici
          stabiliti ai sensi del medesimo articolo; 
                d) "operazioni aggiuntive" indica,  in  relazione  al
          conto di base, i servizi e le operazioni,  delle  tipologie
          diverse  da  quelle  individuate  ai  sensi   dell'articolo
          126-vicies  semel,  comma  1,  che  il   consumatore   puo'
          richiedere sul conto di base. Si applicano  le  definizioni
          previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); 
                e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                f) "prestatori di servizi  di  pagamento"  indica  le
          banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
          pagamento e Poste Italiane  s.p.a.,  per  le  attivita'  di
          bancoposta  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
                g) "conto di  base"  indica  un  conto  di  pagamento
          denominato in euro  con  le  caratteristiche  di  cui  alla
          sezione III. 
              4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del
          presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni
          di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 
              5. Per quanto non diversamente  previsto  dal  presente
          capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis. 
              6. La Banca d'Italia detta disposizioni  di  attuazione
          del presente capo, in conformita' a quanto  previsto  dalla
          direttiva 2014/92/UE e dalle  relative  norme  tecniche  di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea,  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  e   la
          comprensibilita'  delle  informazioni  per  i  consumatori,
          favorire  la  mobilita',  agevolare  l'accesso  ai  servizi
          bancari e finanziari da parte della clientela.  Si  applica
          l'articolo 126-bis, comma 5. 
              7. La  Banca  d'Italia  e'  designata  quale  autorita'
          competente per lo svolgimento dei  compiti  indicati  dagli
          articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE. 
              8. Le norme del presente capo non si applicano a  conti
          di  pagamento  eventualmente  in  essere  presso  la  Banca
          d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.». 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          s),  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   11
          «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE»,  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.: 
              «Art. 1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              Omissis. 
                  s) «strumento di pagamento»: qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e  di  cui
          l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
          ordine di pagamento; 
              Omissis.». 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, del 5  luglio  2006,  relativo  ai
          diritti delle persone con disabilita'  e  delle  persone  a
          mobilita' ridotta nel trasporto aereo, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204 del 27  luglio
          2006. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  181/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativo ai
          diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
          e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  L
          55 del 28 febbraio 2011. 
 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai
          diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
          ferroviario,   pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione Europea L 315 del 3 dicembre 2007. 
 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1177/2010  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo  ai
          diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare  e  per  vie
          navigabili interne e che modifica il  regolamento  (CE)  n.
          2006/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          Europea L 334 del 17 dicembre 2010. 
              - Si riporta il testo dell'art 3, comma 1, lettere f) e
          g),  del  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.   112
          «Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce   uno   spazio   ferroviario    europeo    unico
          (Rifusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  luglio
          2015, n. 170: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              Omissis. 
                f)  servizi  urbani  ed  extraurbani:  i  servizi  di
          trasporto la cui  finalita'  principale  e'  soddisfare  le
          esigenze di un centro urbano o di un  agglomerato,  incluso
          un agglomerato transfrontaliero, insieme alle  esigenze  in
          materia di trasporto fra detto centro o  agglomerato  e  le
          sue zone periferiche; 
                g) servizi regionali: i servizi di trasporto  la  cui
          finalita' principale e' soddisfare le esigenze  in  materia
          di trasporto di una o piu'  regioni,  inclusa  una  regione
          transfrontaliera; 
              Omissis.». 
              - La direttiva del Parlamento Europeo e del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, n. 34 UE, che istituisce  uno  spazio
          ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  14  dicembre
          2012, n. L 343.