Art. 20 Non conformita' formale 1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformita' contestata, ove accerti che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto; b) il marchio CE non e' stato apposto; c) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata; d) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata correttamente; e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non e' rispettato. 2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
Note all'art. 20: - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16.