Art. 20 
 
                       Non conformita' formale 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico
fissa un termine entro il  quale  l'operatore  economico  interessato
pone fine alla non conformita' contestata, ove accerti che: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14  del  presente
decreto; 
    b) il marchio CE non e' stato apposto; 
    c) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata compilata; 
    d) la dichiarazione UE di  conformita'  non  e'  stata  compilata
correttamente; 
    e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo
8, comma 4, sono assenti, false o incomplete; 
    g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6
o all'articolo 8 non e' rispettato. 
  2. Se  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1  la  non
conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le  misure
opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato
del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il Regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  si  vedano  le
          note all'articolo 16.