Art. 21 
 
                       Conformita' dei servizi 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in  qualita'  di  Autorita'  di
vigilanza  sui  servizi,  qualora  sia  in  possesso  di  sufficienti
elementi per ritenere che un servizio non sia conforme  ai  requisiti
di accessibilita' applicabili, ne valuta la  conformita'  rispetto  a
ciascuno dei requisiti applicabili in base al  presente  decreto.  Se
accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3,  lettere  a),
b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti
di accessibilita' di cui al presente decreto, l'Agenzia  richiede  al
fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere  il
servizio conforme entro un termine ragionevole e  proporzionato  alla
natura della non conformita', da essa stabilito. Se il  fornitore  di
servizi interessato non adotta le misure correttive  richieste  entro
il termine indicato, l'Agenzia indica  al  fornitore  di  servizi  un
termine ragionevole per  procedere  all'oscuramento  dello  specifico
servizio che non  rispetta  i  requisiti  di  accessibilita'  e,  ove
necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store,  ovvero
adotta le necessarie misure inibitorie  dell'utilizzo  del  servizio.
Tali misure sono adottate secondo i principi  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore  si  adegua
al rispetto delle misure  correttive.  Qualora  la  mancata  adozione
delle misure correttive inerisca a servizi  di  trasporto,  prima  di
adottare  le  misure  inibitorie,  l'Agenzia  acquisisce  il   parere
dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 
  2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito  il  parere
di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida
per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i  servizi  di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate
acquisito il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 
  3. L'Agenzia per l'Italia Digitale: 
    a) esamina i reclami dell'utente; 
    b) verifica la conformita' dei servizi ai requisiti del  presente
decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si
applica altresi' il comma 2; 
    c) verifica  che  il  fornitore  di  servizi  abbia  adottato  le
necessarie misure correttive; 
    d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24
in relazione ai servizi. 
  4. Il fornitore di servizi adotta le  opportune  misure  correttive
per adeguare i servizi non conformi. 
  5. L'Agenzia informa il  pubblico  delle  modalita'  attraverso  le
quali possono essere presentati i reclami, nonche' delle attivita'  e
delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni
in formati accessibili. 
  6.  Le  funzioni  di  vigilanza  sul  rispetto  dei  requisiti   di
accessibilita' dei terminali  self-service  di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  lettera  c),  numero  5),  utilizzati  per  i  servizi  di
trasporto, spettano ai soggetti pubblici che  hanno  affidato  ovvero
autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di  trasporto.  Per
la verifica di conformita', il controllo sull'attuazione delle misure
correttive ed i reclami si  applicano  le  procedure  previste  dalle
relative discipline di settore. 
  7. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  per  le
politiche in  favore  delle  persone  con  disabilita'  pubblica  sul
proprio   sito   istituzionale   le   informazioni   relative    alla
identificazione delle autorita' di vigilanza, i  relativi  ambiti  di
competenza  e  le  decisioni  adottate   dalle   stesse   in   ordine
all'attivita'  svolta  al   fine   assicurare   il   rispetto   delle
disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra  informazione
utile. 
  8. Al fine di supportare le  funzioni  attribuite  all'Agenzia  per
l'Italia  Digitale  mediante  l'implementazione,  la  gestione  e  la
manutenzione di un sistema informativo e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.