Art. 21 Conformita' dei servizi 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualita' di Autorita' di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, ne valuta la conformita' rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilita' di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilita' e, ove necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio. Tali misure sono adottate secondo i principi di proporzionalita' e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie, l'Agenzia acquisisce il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti. 3. L'Agenzia per l'Italia Digitale: a) esamina i reclami dell'utente; b) verifica la conformita' dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si applica altresi' il comma 2; c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive; d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 in relazione ai servizi. 4. Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi. 5. L'Agenzia informa il pubblico delle modalita' attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonche' delle attivita' e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili. 6. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilita' dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformita', il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorita' di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attivita' svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.