Art. 22 
 
         Accessibilita' nel quadro di altri atti dell'Unione 
 
  1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo  1  del  presente
decreto,  i  requisiti  di  accessibilita'  di  cui  all'allegato   I
costituiscono i requisiti  di  accessibilita'  obbligatori  ai  sensi
degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50. 
  2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi  o
le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilita'  di  cui
alla sezione VI dell'allegato I e' considerato conforme ai pertinenti
obblighi  stabiliti  in  atti  dell'Unione,   per   quanto   concerne
l'accessibilita',  per  le  caratteristiche,  elementi  o   funzioni,
disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  68  e  170  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei
          contratti pubblici», pubblicato nella Gazz. Uff. 19  aprile
          2016, n. 91, S.O. 
              «Art. 68. (Specifiche tecniche).  -  1.  Le  specifiche
          tecniche  indicate  al  punto  1  dell'allegato  XIII  sono
          inserite  nei  documenti   di   gara   e   definiscono   le
          caratteristiche previste per lavori, servizi  o  forniture.
          Tali  caratteristiche  possono   inoltre   riferirsi   allo
          specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei
          lavori, delle forniture o dei servizi richiesti,  o  a  uno
          specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita
          anche se questi fattori non sono parte del  loro  contenuto
          sostanziale,   purche'    siano    collegati    all'oggetto
          dell'appalto e  proporzionati  al  suo  valore  e  ai  suoi
          obiettivi. 
              2. Le specifiche tecniche possono,  altresi',  indicare
          se e' richiesto il trasferimento dei diritti di  proprieta'
          intellettuale. 
              3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte  di
          persone fisiche, sia che si tratti  del  pubblico  che  del
          personale   di   un'amministrazione   aggiudicatrice,    e'
          necessario  che  le  specifiche  tecniche,  salvo  in  casi
          debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere
          conto dei criteri di  accessibilita'  per  le  persone  con
          disabilita' o  di  progettazione  adeguata  per  tutti  gli
          utenti. Qualora i requisiti di  accessibilita'  obbligatori
          siano adottati con un atto giuridico  dell'Unione  europea,
          le specifiche  tecniche  devono  essere  definite  mediante
          riferimento  a  esse  per  quanto  riguarda  i  criteri  di
          accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita'   o   di
          progettazione adeguata per tutti gli utenti. 
              4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione e  non
          devono comportare direttamente  o  indirettamente  ostacoli
          ingiustificati all'apertura  degli  appalti  pubblici  alla
          concorrenza. 
              5.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali
          obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo
          una delle modalita' seguenti: 
                a)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali,  comprese  le  caratteristiche  ambientali,   a
          condizione che i parametri siano  sufficientemente  precisi
          da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  l'oggetto
          dell'appalto  e  alle  amministrazioni  aggiudicatrici   di
          aggiudicare l'appalto; 
                b) mediante riferimento a specifiche tecniche  e,  in
          ordine di preferenza,  alle  norme  che  recepiscono  norme
          europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche
          tecniche  comuni,  alle  norme  internazionali,  ad   altri
          sistemi tecnici di  riferimento  adottati  dagli  organismi
          europei di  normalizzazione  o  in  mancanza,  alle  norme,
          omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali,  in
          materia di progettazione,  calcolo  e  realizzazione  delle
          opere e uso delle forniture. Ciascun  riferimento  contiene
          l'espressione «o equivalente»; 
                c)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali di cui alla lettera  a),  con  riferimento  alle
          specifiche  citate  nella  lettera  b)  quale   mezzo   per
          presumere la conformita' con tali prestazioni  o  requisiti
          funzionali; 
                d) mediante riferimento alle specifiche  tecniche  di
          cui alla lettera  b)  per  talune  caratteristiche  e  alle
          prestazioni o ai requisiti funzionali di cui  alla  lettera
          a) per le altre caratteristiche. 
              6.   Salvo   che   siano   giustificate    dall'oggetto
          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un
          procedimento particolare caratteristico dei prodotti o  dei
          servizi forniti da un operatore  economico  specifico,  ne'
          far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo,  a
          un'origine o a una produzione specifica che avrebbero  come
          effetto di favorire o eliminare  talune  imprese  o  taluni
          prodotti.  Tale  menzione  o  riferimento   sono   tuttavia
          consentiti,  in  via  eccezionale,  nel  caso  in  cui  una
          descrizione  sufficientemente   precisa   e   intelligibile
          dell'oggetto dell'appalto non sia possibile  applicando  il
          comma 5. In tal caso la  menzione  o  il  riferimento  sono
          accompagnati dall'espressione «o equivalente». 
              7. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare
          riferimento alle specifiche tecniche di  cui  al  comma  5,
          lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici  non  possono
          dichiarare inammissibile  o  escludere  un'offerta  per  il
          motivo che i lavori, le forniture o i servizi  offerti  non
          sono conformi alle specifiche  tecniche  alle  quali  hanno
          fatto riferimento, se  nella  propria  offerta  l'offerente
          dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi
          di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni  proposte
          ottemperano in maniera equivalente  ai  requisiti  definiti
          dalle specifiche tecniche. 
              8. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al
          comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche  in
          termini  di  prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  non   possono   dichiarare
          inammissibile  o  escludere  un'offerta   di   lavori,   di
          forniture o di servizi conformi a una norma  che  recepisce
          una norma europea, a una omologazione  tecnica  europea,  a
          una specifica tecnica comune, a una norma internazionale  o
          a  un  sistema  tecnico  di  riferimento  adottato  da   un
          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche
          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
          prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto  a
          dimostrare con  qualunque  mezzo  appropriato,  compresi  i
          mezzi di prova di cui all'articolo 86,  che  i  lavori,  le
          forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino  alle
          prestazioni e ai requisiti funzionali  dell'amministrazione
          aggiudicatrice.» 
              «Art. 170. (Requisiti tecnici e  funzionali).  -  1.  I
          requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei
          servizi da fornire oggetto della concessione sono  definiti
          nei documenti di gara.  Tali  requisiti  possono  riferirsi
          anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione
          dei  lavori  o  di  fornitura  dei  servizi  richiesti,   a
          condizione che siano collegati all'oggetto del contratto  e
          commisurati al valore e  agli  obiettivi  dello  stesso.  I
          requisiti tecnici e  funzionali  possono  includere,  sulla
          base delle richieste formulate dalle  stazioni  appaltanti,
          livelli di qualita', livelli di prestazione  ambientale  ed
          effetti sul clima,  progettazione  per  tutti  i  requisiti
          (compresa l'accessibilita' per le persone con  disabilita')
          e la valutazione di conformita', l'esecuzione, la sicurezza
          o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo  e
          i metodi di prova, la  marcatura  e  l'etichettatura  o  le
          istruzioni per l'uso. 
              2. A meno che non siano giustificati  dall'oggetto  del
          contratto, i  requisiti  tecnici  e  funzionali  non  fanno
          riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o
          a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o
          dei servizi forniti da un determinato operatore  economico,
          ne' a marchi, brevetti, tipi o a una  produzione  specifica
          che avrebbero come effetto di favorire o  eliminare  talune
          imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e' autorizzato,
          in  via  eccezionale,  nel  caso  in  cui  una  descrizione
          sufficientemente precisa e intelligibile  dell'oggetto  del
          contratto non sia possibile;  un  siffatto  riferimento  e'
          accompagnato dall'espressione «o equivalente». 
              3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori non possono escludere un'offerta  sulla  base
          della giustificazione secondo cui  i  lavori  e  i  servizi
          offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali
          richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova,  con
          qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni  da  lui  proposte
          con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente  i
          requisiti tecnici e funzionali.».