Art. 23 
 
               Norme armonizzate e specifiche tecniche 
                     per altri atti dell'Unione 
 
  1.  La  conformita'  alle  norme  armonizzate  e  alle   specifiche
tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea
una presunzione di conformita' all'articolo 22, nella misura  in  cui
tali norme e specifiche tecniche,  o  parti  di  esse,  soddisfano  i
requisiti di accessibilita' del presente decreto.