Art. 23 Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione 1. La conformita' alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformita' all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilita' del presente decreto.