Art. 24 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entita' della non conformita', del numero delle unita' di prodotti o di servizi non conformi nonche' del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. 4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Note all'art. 24: - Si riportano i testi degli articoli 3 e 9 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13: «Art. 3. (Soggetti erogatori). - 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. 1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di euro. Omissis.» «Art. 9. (Responsabilita'). - 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti. 1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1°(gradi) marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.