Art. 24 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  fuori  dai  casi  di
esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore
economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli  3,
6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1  a  4,  10  e  12,
commi da 1 a 4, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo  conto  dell'entita'  della  non
conformita', del numero delle unita' di prodotti  o  di  servizi  non
conformi nonche' del numero degli utenti coinvolti.  Ai  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si
applica, in ogni caso, la  sanzione  di  cui  all'articolo  9,  comma
1-bis, della medesima legge. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non ottempera a quanto disposto dall'autorita' di vigilanza ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico  che
non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9,
comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e  comma  4,
ultimo periodo, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni
richieste possono far emergere  la  propria  responsabilita'  per  un
illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o
per un reato. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai   fatti   commessi
nell'ambito  delle  procedure   di   aggiudicazione   degli   appalti
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riportano i testi degli articoli 3 e 9 della legge
          9  gennaio  2004,  n.  4  «Disposizioni  per   favorire   e
          semplificare l'accesso  degli  utenti  e,  in  particolare,
          delle persone con disabilita' agli strumenti  informatici»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13: 
              «Art. 3. (Soggetti erogatori). - 1. La  presente  legge
          si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  e  successive  modificazioni,  agli   enti   pubblici
          economici, alle aziende private concessionarie  di  servizi
          pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti
          di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di
          trasporto   e    di    telecomunicazione    a    prevalente
          partecipazione  di  capitale  pubblico   e   alle   aziende
          appaltatrici di  servizi  informatici,  agli  organismi  di
          diritto pubblico ai sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  1,
          punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014  nonche'  a  tutti  i
          soggetti  che  usufruiscono  di   contributi   pubblici   o
          agevolazioni per l'erogazione dei  propri  servizi  tramite
          sistemi informativi o internet. 
              1-bis.  La  presente  legge  si  applica  altresi'   ai
          soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che
          offrono  servizi  al  pubblico  attraverso   siti   web   o
          applicazioni mobili, con un fatturato medio,  negli  ultimi
          tre anni di attivita', superiore a cinquecento  milioni  di
          euro. 
              Omissis.» 
              «Art. 9. (Responsabilita'). - 1.  L'inosservanza  delle
          disposizioni della presente legge da parte dei soggetti  di
          cui all'articolo 3, comma 1  e'  rilevante  ai  fini  della
          misurazione   e   della   valutazione   della   performance
          individuale   dei   dirigenti   responsabili   e   comporta
          responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
          ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.   165,   ferme   restando   le   eventuali
          responsabilita'  penali  e  civili  previste  dalle   norme
          vigenti. 
              1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
          legge da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma
          1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo  restando
          il diritto del soggetto  discriminato  di  agire  ai  sensi
          della legge 1°(gradi) marzo 2006, n. 67. Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I,
          sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se  a
          seguito dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della
          presente legge, fissa il termine per  l'eliminazione  delle
          infrazioni stesse da parte del  trasgressore.  In  caso  di
          inottemperanza alla diffida di cui al  periodo  precedente,
          l'AgID applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al 5 per cento del fatturato.