Art. 25 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data. 2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.».
Note all'art. 25: - Si riportano i testi degli articoli 3-bis, comma 2, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art 3- bis. (Principi generali per l'accessibilita'). - Omissis. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente; b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata da: 1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali; 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso; 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. Omissis.» «Art 3- ter. (Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili). - 1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilita' previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere sproporzionato. 2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida. 3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato. 4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a).» «Art. 3-quater. (Dichiarazione di accessibilita'). - 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilita' particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformita' dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. 2. La dichiarazione di accessibilita' comprende, altresi', i seguenti elementi: a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell'applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l'inaccessibilita' e l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilita' alternative fornite dai soggetti erogatori; b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita' ai principi di accessibilita' di cui all'articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilita' dettate dalle linee guida di cui all'articolo 11, nonche' di richiedere le informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi; c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui e' possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b). 3. Il modello di dichiarazione di accessibilita' e' definito con le linee guida di cui all'articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea. 4. La dichiarazione di accessibilita' e' fornita in un formato accessibile ed e' pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. 5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita' e' fornita in un formato accessibile e e' resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l'applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.» «Art 3-quinquies. (Procedura di attuazione). - 1. La dichiarazione di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'. 2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive. 3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.» «Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita'). - Omissis. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida 2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022. Omissis.».