Art. 25 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030  i  fornitori  di  servizi
possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che
utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi
analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del  28  giugno  2025
possono essere mantenuti invariati fino alla loro  scadenza,  ma  per
non piu' di cinque anni da tale data. 
  2. I  terminali  self-service  utilizzati  in  modo  legittimo  dai
fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28  giugno
2025 possano continuare a  essere  utilizzati  per  la  fornitura  di
servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica  utile,  ma
per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione. 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  ultimo  periodo,
dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno  2025,  ai  soggetti  che
erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
  4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma  2-bis
e' sostituito dal seguente: «2-bis. I  siti  web  e  le  applicazioni
mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma
1-bis, sono  adeguati  alle  disposizioni  della  presente  legge  in
materia di rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita'  entro  il  5
novembre 2022.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riportano i testi degli articoli 3-bis,  comma  2,
          3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi  2  e  2-bis,  della
          citata legge 9 gennaio 2004, n. 4: 
              «Art 3- bis. (Principi generali per  l'accessibilita').
          - Omissis. 
              2.  Sono  accessibili  i  servizi  realizzati   tramite
          sistemi informatici, inclusi i siti web e  le  applicazioni
          mobili, che presentano i seguenti requisiti: 
                a) accessibilita' al contenuto del servizio da  parte
          dell'utente; 
                b)   fruibilita'    delle    informazioni    offerte,
          caratterizzata da: 
                  1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando,  fra
          l'altro, che le azioni da compiere per ottenere  servizi  e
          informazioni siano sempre uniformi tra loro; 
                  2) efficienza nell'uso, assicurando,  fra  l'altro,
          la separazione tra contenuto, presentazione e modalita'  di
          funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita'  di
          rendere disponibile  l'informazione  attraverso  differenti
          canali sensoriali; 
                  3) efficacia nell'uso e rispondenza  alle  esigenze
          dell'utente, assicurando, fra l'altro,  che  le  azioni  da
          compiere  per  ottenere  in   modo   corretto   servizi   e
          informazioni siano indipendenti dal dispositivo  utilizzato
          per l'accesso; 
                  4)   soddisfazione   nell'uso,   assicurando,   fra
          l'altro, l'accesso al  servizio  e  all'informazione  senza
          ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. 
              Omissis.» 
              «Art 3- ter. (Individuazione dell'onere  sproporzionato
          per l'accessibilita' dei  siti  web  e  delle  applicazioni
          mobili).  -  1.   I   soggetti   erogatori   applicano   le
          prescrizioni in materia di  accessibilita'  previste  dalla
          presente  legge  sulla  base  delle  linee  guida  di   cui
          all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita'  dei
          siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere
          sproporzionato. 
              2.  Per  onere  sproporzionato  si  intende  un   onere
          organizzativo  o  finanziario  eccessivo  per  i   soggetti
          erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli
          stessi di adempiere allo scopo prefissato o  di  pubblicare
          le informazioni necessarie o pertinenti  per  i  compiti  e
          servizi,  pur  tenendo  conto  del  probabile  beneficio  o
          pregiudizio che  ne  deriverebbe  per  i  cittadini  e,  in
          particolare, per le persone con  disabilita'.  Non  possono
          costituire, di per se', un  onere  sproporzionato  i  tempi
          occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili
          ovvero  la  necessita'   di   acquisire   le   informazioni
          occorrenti  per  garantire  il  rispetto   degli   obblighi
          previsti dalla presente legge e dalle linee guida. 
              3. I soggetti erogatori effettuano,  sulla  base  delle
          Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa
          alla sussistenza delle circostanze che determinano  l'onere
          sproporzionato. 
              4. Nei casi di cui al comma  2,  i  soggetti  erogatori
          effettuano la dichiarazione di  accessibilita'  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 3-quater,  comma  2,  lettera
          a).» 
              «Art. 3-quater. (Dichiarazione di accessibilita'). - 1.
          I   soggetti    erogatori,    forniscono    e    aggiornano
          periodicamente   una   dichiarazione   di    accessibilita'
          particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformita' dei
          rispettivi siti web e  applicazioni  mobili  alla  presente
          legge. 
              2.  La  dichiarazione  di   accessibilita'   comprende,
          altresi', i seguenti elementi: 
                a) indicazione delle parti di contenuto del sito  web
          o  dell'applicazione  mobile  non  accessibili  per   onere
          sproporzionato  ai  sensi  dell'articolo  3-ter,   con   le
          motivazioni  che  ne  giustificano   l'inaccessibilita'   e
          l'indicazione  di  eventuali  soluzioni  di  accessibilita'
          alternative fornite dai soggetti erogatori; 
                b) la  descrizione  del  meccanismo  di  feedback,  e
          relativo link,  istituito  per  consentire  a  chiunque  di
          notificare ai  soggetti  erogatori  eventuali  difetti  dei
          sistemi  informatici,  ivi  compresi  i  siti  web   e   le
          applicazioni mobili, in termini di conformita' ai  principi
          di  accessibilita'  di  cui  all'articolo  3-bis   e   alle
          prescrizioni in materia  di  accessibilita'  dettate  dalle
          linee guida di cui all'articolo 11, nonche'  di  richiedere
          le  informazioni  non  accessibili  e   l'adeguamento   dei
          sistemi; 
                c)  il  link  alla  procedura  di  cui   all'articolo
          3-quinquies cui  e'  possibile  fare  ricorso  in  caso  di
          risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine
          di trenta giorni, alla notifica o  alla  richiesta  di  cui
          alla lettera b). 
              3. Il modello di  dichiarazione  di  accessibilita'  e'
          definito con le linee guida di  cui  all'articolo  11,  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea. 
              4. La dichiarazione di accessibilita' e' fornita in  un
          formato accessibile ed  e'  pubblicata  sul  sito  web  del
          soggetto erogatore. 
              5. Per  le  applicazioni  mobili  la  dichiarazione  di
          accessibilita' e' fornita in un formato  accessibile  e  e'
          resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha
          sviluppato  l'applicazione  mobile,  unitamente  ad   altre
          informazioni   disponibili   al   momento   di    scaricare
          l'applicazione.» 
              «Art 3-quinquies. (Procedura di attuazione).  -  1.  La
          dichiarazione di accessibilita' e' verificata  dall'Agenzia
          per l'Italia digitale con riferimento alla  conformita'  al
          modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di
          inaccessibilita'. 
              2. In caso  di  contestazione  sulla  dichiarazione  di
          accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente  del
          monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere  a)  e
          a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17
          del decreto legislativo n. 82 del 2005,  decide  in  merito
          alla corretta attuazione della  presente  legge  e  dispone
          eventuali misure correttive. 
              3. Il difensore civico digitale decide,  altresi',  nei
          casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c),  su
          segnalazione  dell'utente,  disponendo   eventuali   misure
          correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.» 
              «Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita'). - Omissis. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1  e  1-bis,
          non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
          realizzazione e la modifica  di  siti  web  e  applicazioni
          mobili  quando  non  e'  previsto  che  essi  rispettino  i
          requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida  di
          cui  all'articolo   11,   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 3-ter. I contratti in  essere  alla  data  di
          pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11,  in
          caso di rinnovo, modifica o  novazione,  sono  adeguati,  a
          pena di nullita', alle disposizioni  della  presente  legge
          circa il rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita',  con
          l'obiettivo di realizzare  tale  adeguamento  entro  dodici
          mesi dalla medesima data di adozione delle  predette  linee
          guida 
              2-bis. Nelle more  dell'adozione  della  disciplina  di
          recepimento della direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti  web  e
          le   applicazioni   mobili   realizzati,   alla   data   di
          pubblicazione delle linee  guida  di  cui  all'articolo  11
          della  presente  legge,  dai  soggetti  erogatori  di   cui
          all'articolo   3,   comma   1-bis,   sono   adeguati   alle
          disposizioni della presente legge in  materia  di  rispetto
          dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022. 
              Omissis.».