Art. 26 
 
            Assunzioni Ministero dello sviluppo economico 
                   e Agenzia per l'Italia Digitale 
 
  1. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  vigilanza,  composizione
delle controversie e gestione dei  reclami,  l'Agenzia  per  l'Italia
Digitale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti
della dotazione organica vigente, e' autorizzata a bandire  procedure
concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato 15 unita' di personale non dirigenziale  da  inquadrare
nella posizione economica iniziale dell'Area terza. 
  2. Per lo svolgimento delle medesime attivita' il  Ministero  dello
sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e
nei limiti della dotazione organica vigente, e' autorizzato a bandire
procedure  concorsuali  e  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  50  unita'  di  personale   non
dirigenziale  da  inquadrare  nella  posizione   economica   iniziale
dell'Area terza. 
  3. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  le  predette
amministrazioni si avvalgono della Commissione per  l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
ai sensi dell'art. 35, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Per l'attuazione dei commi 1  e  2  e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025. 
 
          Note all'art. 26: 
              Comma 3 
              - Decreto  Legislativo  30  marzo  2001  n.  165  Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche. Pubblicato  nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.