Art. 3 
 
                     Requisiti di accessibilita' 
 
  1. I prodotti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  devono  essere
conformi ai requisiti di accessibilita' di  cui  alle  sezioni  I  e,
salvo i terminali self-service, II dell'allegato I. 
  2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi
ai  requisiti  di  accessibilita'  di  cui  alle  sezioni  III  e  IV
dell'allegato I. 
  3.  Le  microimprese   che   forniscono   servizi   sono   esentate
dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
l'Autorita' politica delegata  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, definisce apposite linee guida  per  facilitare
l'applicazione delle misure nazionali in  materia  di  accessibilita'
dei prodotti e  dei  servizi  da  parte  delle  microimprese,  previa
consultazione delle stesse. 
  5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo
1,  comma  4,  deve  essere  conforme  agli  specifici  requisiti  di
accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I.