Art. 6 
 
                      Obblighi del fabbricante 
 
  1. Il fabbricante dei prodotti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3. 
  2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in  conformita'
all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di  valutazione
della conformita' di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige
la dichiarazione UE di conformita' e appone la marcatura CE. 
  3.  Il  fabbricante  conserva  la  documentazione  tecnica   e   la
dichiarazione UE di conformita' per un periodo di cinque  anni  dalla
data di immissione sul mercato del prodotto. 
  4. Il fabbricante garantisce  che  sono  predisposte  le  procedure
necessarie affinche' la produzione in serie sia mantenuta conforme  a
quanto previsto dalle disposizioni di  cui  all'articolo  3,  tenendo
conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del
prodotto, nonche' delle modifiche delle  norme  armonizzate  o  delle
specifiche tecniche  in  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' del prodotto. 
  5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero
di tipo, di lotto, di serie o altro  elemento  idoneo  a  consentirne
l'identificazione, ovvero, qualora le  dimensioni  o  la  natura  del
prodotto non lo consentano,  che  le  informazioni  prescritte  siano
fornite sull'imballaggio o in un  documento  di  accompagnamento  del
prodotto. 
  6.  Il  fabbricante  indica  sul  prodotto  il  proprio  nome,   la
denominazione  commerciale  registrata  o  il  marchio  d'impresa   e
l'indirizzo al quale puo' essere contattato, ovvero, ove cio' non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto.  L'indirizzo  indica  un'unica  sede  presso  la  quale  il
fabbricante puo' essere contattato. I dati di recapito  sono  redatti
in lingua italiana ovvero in inglese. 
  7. Il fabbricante garantisce che il prodotto  sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua  italiana  ovvero
in inglese.  Tali  istruzioni  e  informazioni,  nonche'  l'eventuale
etichettatura di cui al  presente  articolo,  devono  essere  chiare,
comprensibili e intelligibili. 
  8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di  ritenere
che il prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' di cui
all'articolo  3,  adotta  immediatamente  le  misure  necessarie   ad
adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove cio' non sia  possibile,
a ritirarlo dal mercato. Esso  informa  immediatamente  il  Ministero
dello sviluppo economico e le autorita'  nazionali  competenti  negli
stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando  in
particolare i dettagli relativi alla non conformita'  e  a  eventuali
misure correttive adottate. In tali casi,  il  fabbricante  tiene  un
registro  dei  prodotti  che  non  sono  conformi  ai  requisiti   di
accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 
  9. Il  fabbricante  fornisce,  su  richiesta,  al  Ministero  dello
sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali  competenti  degli
Stati  membri  in  cui  ha  messo  a  disposizione  il  prodotto,  le
informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrarne  la
conformita' nella lingua italiana ovvero in inglese.  Il  fabbricante
ha  l'obbligo  di  cooperare,  su  richiesta,  all'attuazione   delle
iniziative assunte dalle autorita' nazionali competenti  degli  Stati
membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti.