Art. 6 Obblighi del fabbricante 1. Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformita' all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformita' e appone la marcatura CE. 3. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto. 4. Il fabbricante garantisce che sono predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie sia mantenuta conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, tenendo conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' del prodotto. 5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, ovvero, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 6. Il fabbricante indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato, ovvero, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un'unica sede presso la quale il fabbricante puo' essere contattato. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana ovvero in inglese. 7. Il fabbricante garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in inglese. Tali istruzioni e informazioni, nonche' l'eventuale etichettatura di cui al presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di ritenere che il prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, adotta immediatamente le misure necessarie ad adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove cio' non sia possibile, a ritirarlo dal mercato. Esso informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti negli stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, il fabbricante tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 9. Il fabbricante fornisce, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrarne la conformita' nella lingua italiana ovvero in inglese. Il fabbricante ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti.