Art. 7 
 
                     Rappresentante autorizzato 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato  a  eseguire  i  compiti  specificati  nel
mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato  di
eseguire almeno i compiti seguenti: 
    a)  conservare  la  dichiarazione  UE   di   conformita'   e   la
documentazione tecnica per un periodo di cinque  anni  da  quanto  e'
stato conferito il mandato, per  consentire  eventuali  controlli  da
parte del Ministero dello sviluppo economico  e  delle  autorita'  di
vigilanza dei mercati degli Stati membri; 
    b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita'
di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su  richiesta  motivata,
le informazioni e la  documentazione  necessarie  per  dimostrare  la
conformita' del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3; 
    c) cooperare con il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  le
autorita' di vigilanza  dei  mercati  degli  Stati  membri,  su  loro
richiesta, all'attuazione delle  iniziative  intraprese  per  rendere
conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili  i  prodotti  che
rientrano nel loro mandato. 
  2.  L'ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dall'articolo   6   e
l'elaborazione  della  documentazione  tecnica  di  cui  al  medesimo
articolo  non  possono  rientrare  nel  mandato  del   rappresentante
autorizzato.