Art. 8 
 
                      Obblighi dell'importatore 
 
  1. L'importatore immette sul mercato solo  prodotti  conformi  alle
prescrizioni di cui all'articolo 3. 
  2. Prima  di  immettere  un  prodotto  sul  mercato,  l'importatore
verifica  che  il  fabbricante  abbia  eseguito   la   procedura   di
valutazione  della  conformita'  stabilita  all'allegato  III.   Esso
assicura che il fabbricante abbia redatto la  documentazione  tecnica
prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi  marcatura  CE  e
sia  accompagnato  dall'ulteriore   documentazione   prescritta   dal
presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di
cui all'articolo 6. 
  3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non  sia  conforme  ai
requisiti di accessibilita' di cui  all'articolo  3,  ne  informa  il
fabbricante e l'autorita' di vigilanza competente e  non  immette  il
prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme. 
  4.  L'importatore  indica  sul  prodotto  il   proprio   nome,   la
denominazione commerciale registrata o il loro  marchio  d'impresa  e
l'indirizzo al quale puo' essere contattato oppure, ove cio' non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
prodotto. I dati di recapito sono redatti in  lingua  italiana  e  in
lingua  inglese  per  gli  utilizzatori  finali  e  le  autorita'  di
vigilanza competenti. 
  5. L'importatore garantisce che il  prodotto  sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 
  6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto e' sotto la
propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o  di  trasporto
non ne pregiudichino la conformita' ai  requisiti  di  accessibilita'
applicabili. 
  7.  L'importatore  tiene  una  copia  della  dichiarazione  UE   di
conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dalla data di immissione del  prodotto  sul
mercato e provvede affinche', su richiesta, la documentazione tecnica
sia  messa  a  disposizione  di  tale  autorita'.  L'importatore  che
accerti, ovvero abbia motivo di ritenere,  che  un  prodotto  che  ha
immesso sul mercato non e' conforme ai requisiti  di  accessibilita',
adotta immediatamente le misure  correttive  necessarie  per  rendere
conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il  prodotto
non  sia  conforme  ai  requisiti  di   accessibilita'   applicabili,
l'importatore   informa   immediatamente   le   autorita'   nazionali
competenti degli Stati membri in  cui  ha  messo  a  disposizione  il
prodotto indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In  tali  casi,
l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai
requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 
  8.  L'importatore  ha  l'obbligo  di  fornire,  su  richiesta,   al
Ministero dello sviluppo economico ovvero  alle  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri, le informazioni  e  la  documentazione
necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto,  nella  lingua
italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di  cooperare,
su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte  dal  Ministero
ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri  per
eliminare  la  non  conformita'  ai   requisiti   di   accessibilita'
applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.