Art. 9 
 
                      Obblighi del distributore 
 
  1. Prima di immettere un prodotto a disposizione  sul  mercato,  il
distributore verifica  che  esso  rechi  la  marcatura  CE,  che  sia
accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e  informazioni
sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che  il
fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di  cui,
rispettivamente, agli articoli 6 e 8. 
  2. Il distributore che accerta, o ha motivo  di  ritenere,  che  un
prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita'  applicabili,
non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia  stato  reso
conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e  il  Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. Il distributore garantisce che, fino a  quando  un  prodotto  e'
sotto la propria responsabilita', le condizioni di  stoccaggio  o  di
trasporto  non  ne  pregiudichino  la  conformita'  ai  requisiti  di
accessibilita' applicabili. 
  4. Il distributore che accerta, o ha  motivo  di  ritenere  che  un
prodotto che ha reso disponibile  sul  mercato  non  e'  conforme  ai
requisiti  di  accessibilita'  applicabili  ai  sensi  del   presente
decreto,  si  assicura  che  siano  adottate  le  misure   correttive
necessarie per rendere conforme tale prodotto o,  se  del  caso,  per
ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia  conforme
ai  requisiti  di  accessibilita'  applicabili,  il  distributore  ne
informa immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha  messo  a
disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai  quali
il  prodotto  non  e'  conforme  e  le  eventuali  misure  correttive
adottate. 
  5. Il distributore,  su  richiesta  motivata  del  Ministero  dello
sviluppo economico ovvero delle autorita' nazionali competenti  degli
Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrarne  la
conformita' e collabora,  su  loro  richiesta,  all'attuazione  delle
iniziative assunte dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ovvero
dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare
la non conformita' ai  requisiti  di  accessibilita'  applicabili  ai
prodotti che ha immesso sul mercato.