Art. 9 Obblighi del distributore 1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8. 2. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 4. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non e' conforme e le eventuali misure correttive adottate. 5. Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformita' e collabora, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.