IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, favorire i processi di stoccaggio del gas e garantire alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale la necessaria liquidita'; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 22 giugno 2022 e del 30 giugno 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.