Art. 2 
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                   terzo trimestre dell'anno 2022 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480,98 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. 
  3. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno  2022  gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,  salvo
quanto disposto dal comma 5, l'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli
oneri generali di sistema per il settore del gas naturale  in  vigore
nel secondo trimestre del 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 292  milioni  di  euro,
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.  Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 30 novembre 2022. 
  5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore del gas naturale per il terzo trimestre  dell'anno  2022,
l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito
dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema  per
il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni  di
euro con particolare riferimento agli scaglioni  di  consumo  fino  a
5.000 metri cubi all'anno. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 240 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.  Tale  importo  e'
trasferito a CSEA entro il 30 novembre 2022.