Art. 3 Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell'anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali elettricita' e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme gia' fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura.». 2. Al fine di informare i cittadini sulle modalita' per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' trasferito a CSEA, entro il 31 ottobre 2022, l'importo di 116 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.