Art. 3 
 
  Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas 
 
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole  «nel  limite  delle  risorse
disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali per  l'anno  2022»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  con
l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre  precedente
la spesa dei clienti agevolati  corrispondenti  ai  profili-tipo  dei
titolari dei suddetti benefici»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Fermo il valore soglia
dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo  1,  comma
508, della legge 30 dicembre 2021, n.  234  per  il  primo  trimestre
2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel  corso
dell'anno  2022  che  permetta  l'applicazione  dei   bonus   sociali
elettricita' e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi  diritto
decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data
di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le  somme  gia'
fatturate eccedenti quelle dovute sulla  base  dell'applicazione  del
bonus sono oggetto di automatica  compensazione.  Tale  compensazione
deve essere effettuata nella prima  fattura  utile,  ovvero,  qualora
questo non sia possibile, tramite automatico  rimborso  da  eseguirsi
entro tre mesi da tale fattura.». 
  2. Al fine di informare  i  cittadini  sulle  modalita'  per  poter
beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce  una
specifica  comunicazione  nelle  bollette  dei   clienti   domestici,
indicando anche i recapiti telefonici a  cui  i  consumatori  possono
rivolgersi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' trasferito  a
CSEA, entro il 31 ottobre 2022, l'importo di 116 milioni di euro.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.