Art. 4 Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da adottare entro il 15 luglio 2022. 3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse definite nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Detto prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.