Art. 4 
 
      Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale 
 
  1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli  approvvigionamenti,
il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche  tramite  accordi  con
societa' partecipate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato  e
attraverso  lo  stretto  coordinamento  con  l'impresa  maggiore   di
trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento  di  ultima
istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e
della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di  un
controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 
  2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 e'  disciplinato
con  decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica,  sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA),  da
adottare entro il 15 luglio 2022. 
  3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e  al
Ministero della transizione ecologica il programma degli  acquisti  e
l'ammontare  delle  risorse  necessarie  a  finanziarli,  nei  limiti
dell'importo di cui al comma 1. 
  4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il  trasferimento
a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse definite nella
comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il  20  dicembre
2022. Detto prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni
di tesoreria da estinguere  nel  medesimo  anno  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte
in  conto  residui,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,  comma  17,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.