Art. 5 Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del gas naturale 1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.».