Art. 5 
 
Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo  stoccaggio  del
                            gas naturale 
 
  1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo  15,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Garanzie per le  esigenze  di  liquidita'  connesse
allo stoccaggio del gas naturale). - 1. Al  fine  di  sopperire  alle
esigenze di liquidita' riconducibili  all'aumento  del  prezzo  delle
materie prime e dei fattori  di  produzione  ovvero  all'interruzione
delle catene di approvvigionamento, le garanzie di  cui  all'articolo
15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio  di  gas
naturale nel rispetto dei criteri e  delle  condizioni  previste  dal
medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato.».