Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3,  pari  a  3.043,98
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle
Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1  al
presente decreto. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.