IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina  del  servizio  civile  universale»  ed   in   particolare
l'articolo 9, comma 1, lettera i), il quale, tra i principi e criteri
direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti
del Terzo settore, anche in associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  di  seguito
«Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  ed  in
particolare l'articolo 5, comma 1, lettera z) e l'articolo 81,  comma
1, che istituisce un credito d'imposta pari al  65  per  cento  delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del  50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli  enti  del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali  un  progetto  per  sostenere  il  recupero  degli
immobili  pubblici  inutilizzati  e  dei  beni  mobili   e   immobili
confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai  suddetti  enti
del Terzo settore  e  da  questi  utilizzati  esclusivamente  per  lo
svolgimento di attivita' di interesse generale cui all'articolo 5 del
Codice con modalita' non commerciali; 
  Visti i commi 2 e 3 del  medesimo  articolo  81,  con  i  quali  si
stabilisce che il credito  d'imposta  e'  riconosciuto  alle  persone
fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per  cento  del
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso e' ripartito
in tre quote annuali di  pari  importo  ed  e'  utilizzabile  tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui  redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto, altresi', il comma 4 del medesimo articolo  81,  secondo  il
quale  al  credito  d'imposta  non  si  applicano  i  limiti  massimi
compensabili previsti dall'articolo  1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
  Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico  degli
enti  del  Terzo  settore  beneficiari  delle  erogazioni   liberali,
effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di  comunicazione
trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un  apposito
portale gestito dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
delle informazioni relative alle erogazioni ricevute,  nonche'  della
destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalita' previste
dallo stesso articolo 81; 
  Visto il comma 7 dell'articolo 81,  secondo  cui  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono  individuate  le  modalita'  di  attuazione  delle
agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione  dei  progetti
di recupero finanziabili; 
  Visto l'articolo 94  del  Codice,  dedicato  alle  disposizioni  in
materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore; 
  Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo  Codice,  ai  sensi  del
quale le disposizioni di cui all'articolo  81  si  applicano  in  via
transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di  entrata  in
vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato
al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni  non  lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge
7 dicembre 2000, n. 383; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311,  recanti  disposizioni  per  il  recupero  dei  crediti
d'imposta illegittimamente fruiti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento,  in  attuazione  dell'articolo  81  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita' per
l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e  alle  societa'  del
credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 1 della legge 6 giugno
          2016, n. 106 (Delega al Governo per la  riforma  del  Terzo
          settore, dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del
          servizio  civile  universale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141: 
                «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno  economico).  -
          1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano
          le misure agevolative e di  sostegno  economico  in  favore
          degli enti del Terzo settore e procedono anche al  riordino
          e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) revisione complessiva della definizione di  ente
          non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
                  b) razionalizzazione e semplificazione  del  regime
          di deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di  cui  all'articolo
          1, al fine di promuovere, anche  attraverso  iniziative  di
          raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e
          degli enti; 
                  c)   completamento   della   riforma    strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui  all'articolo  1,  razionalizzazione  e  revisione  dei
          criteri di accreditamento dei soggetti  beneficiari  e  dei
          requisiti    per    l'accesso    al    beneficio    nonche'
          semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  per  il
          calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; 
                  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di  cui
          alla lettera c), di obblighi di pubblicita'  delle  risorse
          ad essi destinate, individuando un sistema improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di   pubblicita',   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
                  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'articolo 1,  in  relazione  a  parametri  oggettivi  da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          articolo 1; 
                  f) previsione, per le imprese sociali: 
                    1) della possibilita'  di  accedere  a  forme  di
          raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
          in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
                    2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli
          investimenti di capitale; 
                  g) istituzione, presso il Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di un fondo destinato a  sostenere
          lo svolgimento di attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore di cui all'articolo  1,  comma  1,  disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
                  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
          dei titoli di solidarieta' e  di  altre  forme  di  finanza
          sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
                  i) promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli
          enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro,
          degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto
          della disciplina in materia, dei  beni  immobili  e  mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
                  l) previsione di agevolazioni volte a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
                  m)  revisione  della  disciplina   riguardante   le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative.» 
              - Per il testo dell'articolo  5,  comma  1  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 106 del
          2016: 
                «Art. 1 (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
                2. Con i decreti legislativi di cui al comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
                  a) alla revisione della disciplina  del  titolo  II
          del  libro  primo  del  codice   civile   in   materia   di
          associazioni, fondazioni e altre istituzioni  di  carattere
          privato senza scopo di  lucro,  riconosciute  come  persone
          giuridiche o non riconosciute; 
                  b) al riordino  e  alla  revisione  organica  della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni; 
                  c) alla revisione della disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
                  d) alla revisione della disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
                3. I decreti legislativi di cui al comma  2,  lettere
          a), b) e c), sono adottati su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto
          di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
                4. I decreti legislativi di cui al comma  2,  lettera
          d), sono adottati su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
                5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, corredati della relazione tecnica  di  cui  all'articolo
          17, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
          successive modificazioni, sono trasmessi  al  Senato  della
          Repubblica  e   alla   Camera   dei   deputati   entro   il
          quarantacinquesimo  giorno  antecedente  il   termine   per
          l'esercizio  della  delega,  perche'  su  di   essi   siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
          pareri delle rispettive commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. 
                6.  Dall'attuazione  delle   deleghe   recate   dalla
          presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica.   A   tale   fine,   agli
          adempimenti previsti dai decreti  legislativi  adottati  in
          attuazione  della   presente   legge   le   amministrazioni
          competenti provvedono attraverso  una  diversa  allocazione
          delle ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          allo stato in dotazione alle medesime  amministrazioni.  In
          conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o   piu'   decreti
          legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
          trovino  compensazione  al  proprio  interno,  i   medesimi
          decreti legislativi sono  emanati  solo  successivamente  o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
                7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              - Si riporta l'articolo 81 del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
          2017, n. 179, S.O. 
                «Art.  81  (Social  Bonus).  -  1.  E'  istituito  un
          credito d'imposta pari al 65  per  cento  delle  erogazioni
          liberali in denaro effettuate da persone fisiche e  del  50
          per cento se effettuate da enti o societa' in favore  degli
          enti del Terzo settore, che hanno presentato  al  Ministero
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali  un  progetto  per
          sostenere il recupero degli immobili pubblici  inutilizzati
          e dei beni mobili e immobili confiscati  alla  criminalita'
          organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore  e
          da questi utilizzati esclusivamente per lo  svolgimento  di
          attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non  commerciali.
          Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste
          a titolo di deduzione o di detrazione di imposta  da  altre
          disposizioni di legge. 
                2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del  comma
          1 e' riconosciuto alle persone  fisiche  e  agli  enti  non
          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito
          imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito
          d'imposta  e'  ripartito  in  tre  quote  annuali  di  pari
          importo. 
                3. Per i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,
          ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
          importo, il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'
          utilizzabile tramite compensazione ai  sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  non
          rileva ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. 
                4. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                5. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali
          di cui al comma 1 del presente articolo effettuate  per  la
          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e
          restauro dei beni  stessi,  comunicano  trimestralmente  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  l'ammontare
          delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel   trimestre   di
          riferimento;   provvedono   altresi'   a   dare    pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata
          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti
          destinatari delle erogazioni liberali sono associate  tutte
          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del
          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per
          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le
          informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle
          attivita' di cui all'articolo 5. 
                6. Sono fatte salve le  disposizioni  del  Codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                7. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le  modalita'
          di attuazione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente
          articolo, comprese  le  procedure  per  l'approvazione  dei
          progetti di recupero finanziabili.». 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  [d-bis) all'addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;] 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                [2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma 2 i crediti ed  i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono della procedura di compensazione  della  predetta
          imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  53  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008)): 
                «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.». 
              - Si riporta l'articolo  34  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2001)): 
                - 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Si riporta l'articolo 94 e  104  del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art.  94  (Disposizioni  in  materia  di   controlli
          fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
          del  titolo  X   l'Amministrazione   finanziaria   esercita
          autonomamente attivita' di controllo in merito al  rispetto
          di quanto previsto dagli articoli 8,  9,  13,  15,  23,  24
          nonche' al possesso  dei  requisiti  richiesti  per  fruire
          delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti
          nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
          all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti
          dagli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51  e
          52 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 e, in presenza di  violazioni,  disconosce  la
          spettanza  del  regime  fiscale  applicabile  all'ente   in
          ragione dell'iscrizione nel Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore. L'ufficio  che  procede  alle  attivita'  di
          controllo ha l'obbligo, a pena  di  nullita'  del  relativo
          atto di accertamento, di invitare l'ente  a  comparire  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
          L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo  settore
          trasmette all'Amministrazione  finanziaria  gli  esiti  dei
          controlli di competenza, ai fini dell'eventuale  assunzione
          dei conseguenti provvedimenti. 
                2.   L'Amministrazione   finanziaria,    a    seguito
          dell'attivita'  di  controllo,  trasmette  all'ufficio  del
          Registro unico nazionale del Terzo  settore  ogni  elemento
          utile ai fini della  valutazione  in  merito  all'eventuale
          cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove
          ne ricorrano i presupposti. 
                3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del
          Registro  Unico  nazionale  del  Terzo  settore   ai   fini
          dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione  degli  enti
          nel Registro medesimo. 
                4. Agli enti del Terzo settore non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti  non  sono
          tenuti alla presentazione dell'apposito modello di  cui  al
          comma 1 del medesimo articolo 30.». 
                «Art. 104 (Entrata in vigore). - 1.  Le  disposizioni
          di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma  2,  85
          comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f)  e  g)
          si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo  di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
          fino al  periodo  d'imposta  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato  al
          comma 2, alle  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383. 
                2.  Le  disposizioni  del  titolo  X,  salvo   quanto
          previsto dal comma 1, si applicano agli enti  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere  dal
          periodo  di  imposta  successivo  all'autorizzazione  della
          Commissione europea di cui all'articolo 101, comma  10,  e,
          comunque, non prima del periodo di  imposta  successivo  di
          operativita' del predetto Registro. 
                3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
          degli enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale): 
                «Art. 10 (Organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                  a) lo svolgimento di attivita' in uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                    1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                    2) assistenza sanitaria; 
                    3) beneficenza; 
                    4) istruzione; 
                    5) formazione; 
                    6) sport dilettantistico; 
                    7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 
                    8)  tutela  e  valorizzazione  della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22 ; 
                    9) promozione della cultura e dell'arte; 
                    10) tutela dei diritti civili; 
                    11) ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                    11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
          internazionale; 
                  b)  l'esclusivo  perseguimento  di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                  c) il divieto  di  svolgere  attivita'  diverse  da
          quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
          esse direttamente connesse; 
                  d)  il  divieto  di  distribuire,  anche  in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                  e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                  f)   l'obbligo   di   devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                  g) l'obbligo di redigere il bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                  h) disciplina uniforme del rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                  i) l'uso, nella denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
                2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                  a) persone svantaggiate in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                  b) componenti collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
                2-bis. Si  considera  attivita'  di  beneficenza,  ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  a),  numero  3),  anche  la
          concessione di erogazioni gratuite in denaro  con  utilizzo
          di somme  provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da
          donazioni appositamente raccolte, a favore  di  enti  senza
          scopo di lucro che operano prevalentemente nei  settori  di
          cui al medesimo comma 1, lettera a), per  la  realizzazione
          diretta di progetti di utilita' sociale. 
                3. Le finalita' di solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
          e 3,  si  considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22 , della ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
                5. Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
                6.  Si  considerano  in   ogni   caso   distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          a  soci,  associati  o  partecipanti,  ai   fondatori,   ai
          componenti gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  a
          coloro che a qualsiasi titolo operino per  l'organizzazione
          o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano  erogazioni
          liberali a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
          entro il terzo grado ed ai loro  affini  entro  il  secondo
          grado, nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o
          indirettamente  controllate  o  collegate,   effettuate   a
          condizioni piu' favorevoli in ragione della loro  qualita'.
          Sono fatti salvi,  nel  caso  delle  attivita'  svolte  nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro
          familiari, aventi significato puramente onorifico e  valore
          economico modico; 
                  b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                  c)  la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                  d)  la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                  e) la corresponsione ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
                7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
                8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
                9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,  n.  287  ,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
          1. 
                10. Non si considerano in ogni caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              - La legge 11 agosto 1991,  n.  266  (Legge-quadro  sul
          volontariato) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          agosto 1991, n. 196. 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 7 dicembre  2000,
          n.  383  (Disciplina  delle  associazioni   di   promozione
          sociale): 
                «Art. 7 (Registri). - 1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
                2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
                3.  L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
                4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da 421  a  423,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
                «421. Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  nonche'  quelli  previsti  dagli
          articoli 51 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
          utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  nonche'  per  il
          recupero delle  relative  sanzioni  e  interessi  l'Agenzia
          delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
          motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
          periodo non si applica alle  attivita'  di  recupero  delle
          somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  20
          marzo 2002, n. 36,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
                422. In caso di mancato  pagamento,  in  tutto  o  in
          parte,  delle  somme  dovute  entro  il  termine  assegnato
          dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,  si
          procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
          dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il  pagamento
          delle somme dovute, di cui al periodo  precedente,  non  e'
          possibile   avvalersi    della    compensazione    prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute,  per
          il relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la  compensazione
          prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
                423. La competenza all'emanazione degli atti  di  cui
          al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
          della   dichiarazione,   spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per  il
          precedente periodo di imposta.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 81 del decreto legislativo
          n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.